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Circ. Min. Interno 15/03/1967, n. 34

Protezione antincendi nelle sedi degli archivi di Stato.
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TESTO DEL DOCUMENTO

Il Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 nell'approvare le norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano fra l'altro gli edifici destinati a contenere archivi, prescrive all'art. 7, che gli edifici stessi debbono disporre di impianti segnalatori d'incendio, di avvisatori o di telefoni in diretta comunicazione con i Vigili del fuoco, nonché di apparecchi d'estinzione distribuiti nei vari locali facendo presente che tali estintori siano di tipo adatto anche ai fini di non arrecare danni al materiale e siano opportunamente ubicati.

La Direzione generale degli Archivi di Stato, avendo rilevato la necessità di predisporre un piano di sistemazione di tutti gli impianti protettivi degli Archivi di Stato, ha chiesto che i Comandi in indirizzo effettuino visite di sopralluogo alle sedi degli istituti Archivistici per riferire sulla rispondenza di tutti gli impianti esistenti alle prescrizioni del citato R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.

Ciò premesso si invitano i Comandi provinciali ad effettuare i sopralluoghi richiesti ai fini di un'obiettiva valutazione dei rischi d'incendi e tenendo presente che, per quanto concerne l'installazione di estintori, questo Ministero, con circolare n. 83 del 17.9.1959 ebbe a comunicare alcuni criteri relativi agli estintori da prescrivere nei vari ambienti a protezione dei pericoli di incendio e con l'ulteriore avvertenza che, nel caso di archivi contenenti documentazioni di particolare valore, sono consigliabili gli estintori idrici solo in aggiunta a quelli di anidride carbonica o a polvere.

A seguito delle visite sopralluogo di cui trattasi i Comandi compileranno una relazione che sarà inviata direttamente alla Direzione generale degli Archivi di Stato, alla sede degli istituti Archivistici e per conoscenza a questa Direzione generale. In tale relazione dovrà anche risultare:

1) lo stato degli impianti elettrici, di riscaldamento, ecc., e gli eventuali provvedimenti cautelativi da adottarsi;

2) se gli estintori a secco in dotazione siano sufficienti e ben ubicati (precisando, inoltre, per i vari tipi installati, le necessità di periodica ricarica;

3) se le bocche idriche possono essere eliminate e ciò anche al fine di sollevare l'Amministrazione da non indifferente canone di uso;

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