D. Min. Interno 01/07/2014 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Interno 01/07/2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq.

In vigore dal 10/08/2014.

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[Premessa]


Il Ministro dell'interno


Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139R, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Rrecante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e suc

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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e

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Art. 2. - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto, so

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Art. 3. - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica

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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate nel titolo I, capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle attività di demolizione veicoli di cui all'art. 1 di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva anti

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Art. 5. - Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica allegata al presente decreto, entro i seguenti termini:

a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illu

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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2


TITOLO I


1. Generalità


1.1. Termini, definizione tolleranze dimensionali

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U n. 339, del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente regola tecnica, le attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2 sono indicate con la denominazione di Centro di raccolta veicoli a motore fuori uso.

Si definiscono, altresì:

a) centro di raccolta veicoli a motore fuori uso (nel seguito denominato «centro»): area recintata e/o delimitata all'interno della quale si svolge l'attività di demolizione veicoli nonché ogni altra operazione ad essa pertinente.

Nel centro possono essere effettuate anche attività di autosoccorso, deposito giudiziario e deposito rottami metallici;

b) area di bonifica: zona all'interno del centro dove avvengono le operazioni di bonifica così come previsto dall'allegato primo, punto 5.1, del Decreto Legislativo 209/2003;

c) settore di parcheggio dei veicoli da destinare a demolizione: area all'interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli in accettazione;

d) settore di parcheggio regolamentato: area all'interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati cioè privati delle sostanze pericolose presenti quali carburanti, olii, liquido radiatore;

e) settore rottamazione: area all'interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati e privati delle parti riutilizzabili; (devono essere ancora asportate tutti quei componenti destinati al riciclo quali vetro, plastiche e pneumatici);

f) settore deposito carcasse: area all'interno del centro adibita a ove vengono depositate le carcasse dei veicoli, eventualmente anche pressate;

g) settore deposito rottami: deposito di rottami metallici diversi dalle carcasse dei veicoli.


1.2. Rinvio a disposizione e criteri di prevenzione incendi

Per le aree e impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le relative disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.


1.3. Classificazione

In base alla superficie occupata dal centro, le attività di che trattasi si suddividono in:

— Tipo 1: superficie superiore a 3.000 e sino a 5.000 m2;

— Tipo 2: superficie superiore a 5.000 e sino a 10.000 m2;

— Tipo 3: superficie superiore a 10.000 m2.


CAPO I - ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE


2. Ubicazione

Le aree da destinare all’attività di demolizione auto e simili devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse ove è presumibile la presenza di persone (ad esempio, uffici, officine, depositi al chiuso ecc.).


2.1. Accesso all'area

I centri devono essere permanentemente accessibile ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi ai centri e alle aree interne degli stessi devono avere i seguenti requisiti minimi:

— larghezza: 3,50 m;

— altezza libera: 4 m;

— raggio di svolta: 13 m;

— pendenza: non superiore al 10%;

— resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi di soccorso devono poter raggiungere almeno l'ingresso del centro.

Per le attività di tipo 2 deve essere garantita la percorribilità, eventualmente anche sull'esterno, di tutto il perimetro del centro ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco ovvero la percorribilità, agli stessi mezzi dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all'interno del centro.

Per attività di tipo 3 deve essere possibile la percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale all'interno del centro.


2.2. Sistemazione interna

Nei centri devono essere chiaramente evidenziate e segnalate tutte le aree destinate alle varie operazioni che si susseguono nel ciclo lavorativo (parcheggio di accettazione, settore di parcheggio regolamentato, area di bonifica, settore deposito carcasse, depositi materiale di scarto, ecc. ...).

La sistemazione interna dei centri deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi tra i vari settori ed aree operative. In particolare la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

— ogni settore destinato al parcheggio in accettazione dei veicoli non deve eccedere i 500 m2 di superficie;

— ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 1.500 m2 di superficie, se i veicoli dotati di pneumatici;

— ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 2.000 m2 di superficie, se i veicoli sono privi di pneumatici;

— ogni settore destinato al deposito delle carcasse non deve eccedere 1.500 m2;

— tra i vari settori deve essere lasciato uno spazio libero di larghezza non inferiore a 3,5 m;

— tra l'area di bonifica ed i restanti settori destinati a deposito o ad altre operazioni del ciclo lavorativo deve essere mantenuta una distanza minima non inferiore a 5 m qualora non sia garantita suddetta distanza, devono essere interposte idonee strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 90;

— tra le singole aree che costituiscono uno specifico settore deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3 m.



3. Caratteristiche costruttive


3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

In generale, per le strutture fisse a servizio dei centri salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano per quanto compatibile le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.



4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza


Le persone presenti all'interno dei centri devono essere in grado di raggiungere i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza e predefiniti attraverso un sistema di percorsi interni opportunamente indicati e segnalati, per poter raggiungere autonomamente l'esterno del centro.

In presenza di recinzione del centro devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione per quanto possibile contrapposta con barriere/cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno.



5. Attività accessorie


5.1. Depositi di liquidi e gas combustibili o infiammabili

I depositi di liquidi e gas combustibili ed infiammabili devono essere realizzati in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi ovvero, in loro assenza, secondo i criteri generali di prevenzione incendi.


5.2. Area di bonifica

Le operazioni di bonifica devono avvenire attraverso procedure e con attrezzature idonee allo scopo e comunque in conformità con la valutazione dei rischi specifici di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


5.3. Depositi di materiali combustibili

I depositi di materiali combustibili ubicati all'aperto o sotto tettoia, anche se eventualmente contenuti in appositi contenitori, devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso d'incendio, la non propagazione dell'incendio stesso.



6. Servizi tecnologici


6.1. Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. Ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:

— non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

— non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

— devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

— devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Nei locali al chiuso ed in corrispondenza dei punti di raccolta delle persone, deve essere presente un impianto di illuminazione di sicurezza. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 5 lux ad un metro dal pavimento lungo le vie d'uscita e dal piano di calpestio del punto di raccolta. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalla normativa vigente. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per l'impianto idrico antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

— rivelazione e allarme: 30 minuti;

— illuminazione di sicurezza: 1 ora;

— impianti idrici antincendio: 1 ora.



7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi


I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.


7.1. Estintori

I locali al chi uso interni ai centri devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere: devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m e comunque in maniera coerente con la valutazione dei rischi.

Nell'area di bonifica deve essere previsto almeno un estintore carrellato con capacità estinguente AB1C.

In corrispondenza di ogni settore, deve essere previsto almeno un estintore con capacità estinguente AB1C.

Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.


7.2. Rete di naspi e idranti

I centri, nel loro complesso, devono essere dotati di apposita rete idrica antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012.

Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779 è così stabilito:

— Centri di Tipo 1 = livello 1 solo idranti a muro o naspi;

— Centri di Tipo 2 = livello 2 con solo idranti a muro o naspi;

— Centri di Tipo 3 = livello 2 con solo idranti a soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività di tipo 3.



8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme


8.1. Generalità

Nelle zone o aree in cm e prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012.


8.2. Caratteristiche

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire la eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.


8.3. Sistema di allarme

I centri devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti i presenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.



9. Segnaletica di sicurezza


Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

— i percorsi e le uscite di esodo;

— l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

— i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;

— pulsanti di allarme.

Deve altresì essere prevista apposita segnaletica stradale verticale ed eventualmente orizzontale per disciplinare il traffico interno ed imporre una velocità di max 10 km/h all'interno del centro.

Le tubazioni di trasporto dei liquidi e gas infiammabili e gli eventuali serbatoi e recipienti di stoccaggio devono essere adeguatamente protetti dagli urti qualora limitrofi a percorsi carrabili.



10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio


L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell’interno 10 marzo 1998.


10.1. Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

— sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

— siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza m occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;

— siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;

— siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme. S

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