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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 06/04/2020
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PremessaIl Ministro dell’interno Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 174 del 29 luglio 2014; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015; Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020 recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 57 del 6 marzo 2020; Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido; Ritenuto, altresì, necessario correggere alcune classificazioni dei capitoli V.4 e V.7 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione; decreta |
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Art. 1 - Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
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Art. 2 - Campo di applicazione1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione. 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014. |
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Art. 3 - Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 20151. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.9 - Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui all'art. 1. 2. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido». 3. All'art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido». 4. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera: «s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”». |
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Art. 4 - Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 20151. È approvato l'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015. |
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Art. 5 - Norme finali1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Allegato 1 - Regole tecniche verticali - Capitolo V.9 Asili nido |
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Allegato 2 - Modifiche alla Sezione V dell'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015Parte di provvedimento in formato grafico legislazionetecnica.it Riproduzione riservata |
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