Prevenzione incendi: norme tecniche per stoccaggio e trattamento rifiuti | Bollettino di Legislazione Tecnica
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26/08/2022

Prevenzione incendi: norme tecniche per stoccaggio e trattamento rifiuti

Il D.M. 26/07/2022 approva le norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti. Il decreto entra in vigore dal 09/11/2022.

Sulla Gazzetta Ufficiale 11/08/2022, n. 187, è stato pubblicato il D. Min. Interno 26/07/2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".

Con il Decreto si definiscono le misure tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq.

Sono esclusi i depositi temporanei (come definiti nella Parte IV del D. Leg.vo 152/2006 - Codice ambientale) e, nel computo della superficie dei centri di raccolta, sono escluse le superfici verdi perimetrali.

Il Decreto si compone di cinque articoli e un allegato, e precisamente:
- art. 1: Approva le norme tecniche;
- art. 2: Definisce il campo di applicazione;
- art. 3: Definisce le modalità applicative e il coordinamento con il Codice di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 03/08/2015;
- art. 4: Prevede la usuale clausola di salvaguardia all’impiego dei prodotti per uso antincendio;
- art. 5: Stabilisce le disposizioni transitorie e finali:
- Allegato 1: Regola Tecnica Verticale: Stoccaggio e trattamento rifiuti.

Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data del 09/11/2022 (data di entrata in vigore del decreto, novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Le attività esistenti sono adeguate alla regola tecnica entro 5 anni, quindi entro il 09/11/2027.
Il decreto non comporta adeguamenti per le attività che rispondono ai requisiti indicati al comma 2 dell'art. 5:
*  attività in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del D.L. 36/2013, comma 1;
oppure
* attività in regola con gli adempimenti previsti agli artt. 3, 4, 5 e 7 del D.P.R. 151/2011.

Dalla redazione