Adeguamento antincendio degli edifici civili, proroga termine | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/10/2020

Adeguamento antincendio degli edifici civili, proroga termine

Rinviato a sei mesi successivi alla fine dello stato di emergenza sanitaria il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione alle prescrizioni di cui al D.M. 25/01/2019, che ha integrato la relativa regola tecnica di prevenzione incendi.

L’art. 63-bis del D.L. 14/08/2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”, convertito in legge dalla L. 13/10/2020, n. 125), al comma 2, ha rinviato a sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in relazione al Covid-19 il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio negli edifici di civile abitazione previsti dal D. Min. Interno 25/01/2019.

Si ricorda che il D. Min. Interno 25/01/2019in vigore dal 06/05/2019 (90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale):
- ha integrato la vigente regola tecnica di prevenzione incendi per edifici di civile abitazione, contenuta nel D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246, con prescrizioni concernenti gli edifici con altezza antincendio superiore a 12 m;
- ha dettato requisiti di sicurezza antincendio per le facciate di edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al punto 77 dell’Allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n. 151, cioè quelli con altezza antincendio superiore a 24 m.
Vedi Norme di Prevenzione incendi.

LE MISURE ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI CIVILI - Nell’Allegato al D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246, recante le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, è stato in particolare introdotto il paragrafo 9-bis che detta - commisurandone l’entità all’altezza dell’edificio - un insieme di misure di tipo organizzativo (adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure) e gestionale (adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza) finalizzate al raggiungimento del pertinente livello di prestazione prescritto, che consente l’esercizio dell’edificio in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
L’adozione delle misure grava sul Responsabile dell’attività, da identificarsi (ove presente) nell’amministratore del condominio.
Per gli edifici con altezza antincendio superiore a 80 m, il pertinente livello di prestazione, (3) contempla l’adozione di un vero e proprio modello di GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio), con l’obbligo di:
- installare un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC):
- individuare un Responsabile della GSA che ne pianifica e organizza le attività;
- individuare un Coordinatore dell’emergenza, che sovraintende all’attuazione della pianificazione dell’emergenza e elle misure di evacuazione;
- dotarsi di un Centro di gestione dell’emergenza, cioè un locale (anche ad uso non esclusivo) utilizzato per il coordinamento delle operazioni in condizioni di emergenza.

I TERMINI DI ADEGUAMENTO - L’adeguamento alle misure recate dal decreto, per gli edifici civili esistenti alla sua data di entrata in vigore, è fissato al 06/05/2020 (un anno dall’entrata in vigore, termine ORA spostato dall'art. 63-bis del D.L. 104/2020 a sei mesi dal termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato in relazione al Covid-19), tranne che per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza, cui occorre adeguarsi entro il 06/05/2021 (due anni dall’entrata in vigore).
L’avvenuto adeguamento alle disposizioni in questione deve essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Dalla redazione