Il decreto stabilisce che le auto con impianto a gas, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa europea, potranno accedere alle autorimesse che siano conformi alle norma di sicurezza di cui al D.M. 1.2.1986, recante «Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili», limitatamente ai piani fuori terra e al primo piano interrato. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi si richiede il rispetto delle procedure di cui al D.P.R. 37/1998, recante «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15.3.97, n. 59».
I gestori delle autorimesse dovranno collocare all’ingresso dei cartelli informativi, per evitare che le autovetture a gas vengano parcheggiate dove non è consentito.