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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139
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- D.L. 31/08/2013, n. 101 (L. 30/10/2013, n. 125)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D.P.R. 01/08/2011, n. 151
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PremessaVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; |
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CAPO I - ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO |
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Art. 1. - Struttura e funzioni (articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Diparti |
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Art. 2. - Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale (articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 2. Le strutture periferiche del Corpo na |
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Art. 3. - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1. "Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"N34 e svolge "le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all’Ispettore generale capo del Corpo"N34: a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centra |
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Art. 4. - Distaccamenti volontari (articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, il Ministero dell’interno, nell’ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuo |
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Art. 5. - Regioni a statuto speciale e province autonome1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad |
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CAPO II |
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Sezione I - Personale |
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Art. 6. -Disposizioni generali (articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d’impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in ap |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti da |
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Sezione II - Personale volontario |
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Art. 8. - Reclutamento del personale volontario (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)1. N40 Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale. |
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Art. 9. - Richiami in servizio del personale volontario (articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località. 2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio: a |
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Art. 10. - Trattamento economico ed assicurativo (articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850) |
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Art. 11. - Disciplina (articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale “di ruolo” N11 ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari: |
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Art. 12-bis - Disposizioni per il personale volontario |
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CAPO III - PREVENZIONE INCENDI |
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Art. 13. - Definizione ed ambito di esplicazione (articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela de |
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Art. 14. - Competenza e attività (articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi; b) il rilascio “di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali,” N9, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, “materiali,” N8 apparecchiature e simili; |
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Art. 15. - Norme tecniche di prevenzione incendi (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-sci |
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Art. 16 - Procedure di prevenzione incendi1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all’acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all’effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all’istruttoria dei progetti in deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incend |
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Art. 17. - Formazione (articoli 8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246) |
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Art. 18. - Servizi di vigilanza antincendio (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a preve |
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Art. 19. - Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza “ispettiva” N8 sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati “nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 |
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Art. 20 - Sanzioni penali e sospensione dell’attività1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o |
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Art. 21. - Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: |
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Art. 22. - Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale “o interregionale” N7 dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli in |
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Art. 22-bis - Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti |
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Art. 23 - Oneri per l’attività di prevenzione incendi1. I servizi rela |
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CAPO IV - SOCCORSO PUBBLICO |
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Art. 24 - Interventi di soccorso pubblico1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali. 2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1: a) l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l’attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 11 N31 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; |
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Art. 25. - Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia |
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Art. 26 - Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. 2. Negli aeroporti indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte in |
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Capo IV-bis - Formazione |
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Art. 26-bis - Formazione1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all’articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale. 2. Le attività formative comprendono, altresì, l’addestramento, l’aggiornamento e il ri |
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Art. 26-ter - Oneri per l’attività di formazione1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui |
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CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ |
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Art. 27 - Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello |
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Art. 28. -Norme in materia di amministrazione e contabilità(articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550)1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e |
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Capo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI |
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Art. 29 - Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici1. Il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnicologistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. "Materiali e prestazioni del"N34 Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all’ |
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Art. 30. - Alloggi di servizio (articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4. 2 |
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Art. 31. - Uniformi ed equipaggiamento (articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale N28 del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto |
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Capo VI-bis - DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 32. - Ricompense (articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469)1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di serv |
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Art. 33. - Associazione nazionale dei vigili del fuoco1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigil |
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Art. 34. - Disposizioni di attuazione1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interminist |
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Art. 34-bis - Clausola di invarianza della spesa |
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Art. 35. - Norme abrogate1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti: a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472; b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971; c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454; d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30; e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32; f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702; g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502; h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254; i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641; l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077; |
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Art. 36. - Norma finale1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, |
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Tabella A (Articolo 26, comma 2) |
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