Il Decreto, in vigore dal 09/05/2014, concerne gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione (di cui al D.P.R. 24/10/2003, n. 340) e attua l’art. 17, comma 10, del D.L. 24/01/2012, n. 1 (conv. L. 27/2012), il quale prevedeva che:
"Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell’Unione europea nonché nel rispetto dell’autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:
a) l’erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
b) l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto."
Con l’emanazione del Decreto in oggetto prende il via la possibilità, previo adeguamento degli impianti di distribuzione alle nuove disposizioni, di effettuare il rifornimento di GPL in modalità self-service, sia durante gli orari di apertura (impianto presidiato) che presso impianti non presidiati. In questo secondo caso tuttavia, sono posti, oltre ai vari requisiti tecnici, una serie di vincoli piuttosto stringenti. Infatti:
- l’impianto deve essere dotato di un sistema di videosorveglianza con registrazione;
- l’utente che effettua il rifornimento deve essere stato preventivamente autorizzato mediante l’attivazione di una apposita “scheda a riconoscimento elettronico”, che sarà rilasciata dal gestore previa verifica dei requisiti tecnici del veicolo e dell’impianto installato sullo stesso.
Inoltre l’utente dovrà ricevere adeguata istruzione sulle modalità di effettuazione del rifornimento in modalità self-service, comprensiva di una dimostrazione pratica e del rilascio di un opuscolo informativo.
La scheda a riconoscimento elettronico è nominativa e legata al veicolo, e l’utente di impegna ad utilizzarla solo personalmente e con riferimento al veicolo indicato.
Il provvedimento consente inoltre l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, precisando tuttavia il divieto di rifornire il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente.