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Fondata nel 1933
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Circ. Min. Interno 11/06/2013, n. 17082/114
Circ. Min. Interno 11/06/2013, n. 17082/114
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[Premessa]Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 dicembre 2012 R recante modifiche e integrazioni al DM 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Come indicato in premessa, tale decreto nasce dalla necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007 R “al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi dì certificazione, nonché per semplificare il procedimento |
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Art. 1 - Modifiche all’art. 1 “Scopo e campo di applicazione” del DM 18/5/2007.comma 2-bis.- Le attività dì “spettacolo di strada” di cui alla sezione VI dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti norme d&igrav |
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Art. 2- Modifiche all’art. 2 “Definizioni” del DM 18/5/2007"i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo professionale che opera nell’ambito del proprie competenze; |
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Art. 3 – Modifiche all’art. 4 “Registrazione e codice identificativo delle nuove attività” del DM 18/5/20071. All’art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»; b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell’atto di registrazione dell’attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.» c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente: «b) identifica l’attività rispetto alla documentazione di cui alta lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale dì collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»; d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e.. Con il primo comma si è inteso chiarire come la registrazione possa essere chiesta, in pratica, in qualsiasi Comune purché, per le previste modalità di controllo, la attività da valutare sia resa disponibile ai controlli della Commissione. Questo per garantire, in un'ottica di semplificazione e riduzione dei costi, la massima flessibilità procedurale a vantaggio dei costruttori e degli altri operatori del settore che possono ottenere la registrazione e il relativo codice in ogni Comune; ci&ogra |
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Art. 4 - Modifiche all’art. 5 “Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti” del DM 18/5/20071. Al comma 2, dell’art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell’attivit&agrav |
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Art 5 – Modifiche agli articoli 6 “Dichiarazione di corretto montaggio” e 7 “Verifiche periodiche” del DM 18/5/20071. Al comma 2, dell’art. 6 del decreto, la parola: «professionista» è sostit |
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Art 6 – Disposizioni transitorie1. I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Quanto disposto dal primo comma dell’art. 6 consente ai gestori delle attività esistenti dì presentare una nuova istanza di registrazione entro 180 gg dalla data pubblicazione del nuovo decreto, ovvero entro il 19 giugno 2013. Si tratta di una ulteriore e definitiva “riapertura dei termini” mirata soprattutto alle “piccole attrazioni”, ora destinatane di una procedura semplif |
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