1. All’art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»;
b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una copia dell’atto di registrazione dell’attività, con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.»
c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) identifica l’attività rispetto alla documentazione di cui alta lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale dì collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»;
d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e..
Con il primo comma si è inteso chiarire come la registrazione possa essere chiesta, in pratica, in qualsiasi Comune purché, per le previste modalità di controllo, la attività da valutare sia resa disponibile ai controlli della Commissione.
Questo per garantire, in un'ottica di semplificazione e riduzione dei costi, la massima flessibilità procedurale a vantaggio dei costruttori e degli altri operatori del settore che possono ottenere la registrazione e il relativo codice in ogni Comune; ci&ogra