D. Min. Interno 24/11/1984 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Interno 24/11/1984

Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 12/02/1989
- D. Min. Interno 22/05/1989
- D. Min. Interno 27/11/1989
- D. Min. Interno 08/06/1993
- D. Min. Interno 16/11/1999
- D. Min. Sviuppo Econ. 16/04/2008
- D. Min. Interno 03/02/2016
Il presente decreto va letto altresì in combinato disposto con l’Allegato al D. Min. Interno 21/12/1991.
A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 04/11/2008) del D. Min. Sviluppo Econ. del 17/04/2008 non sono più applicabili le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto di cui al medesimo D.M. 17/04/2008.

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[Premessa]


Sono approvate l

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ALLEGATO - Parte Prima - Impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale

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Sezione 1ª - Disposizioni generali

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Sezione 2ª - Condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar


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2.1 - Materiali


2.1.1 - Tubi

"I tubi da impiegare nella costruzione delle condotte devono essere di acciaio, prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme di cui alla Tabella 1"N2


Numero norma

Titolo norma

Edizione (*)

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---

---

UNI EN 10208-2

Tubi di acciaio per condotte di fluidi combustibili. Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della classe di prescrizione B

Luglio 1998

EN 10208-1

Steel pipes for pipelines for combustible fluids - Technical delivery conditions - Part 1: Pipes of requirement class A

Novembre 1997

UNI ISO 4437

Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per la distribuzione di gas combustibili

Luglio 1988

UNI EN 969

Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas. Prescrizioni e metodi di prova.

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2.2 - Spessore dei tubi.


2.2.1 - Calcolo dello spessore minimo dei tubi

Lo spessore minimo dei tubi, inteso come spessore nominale diminuito della tolleranza negativa garantita di fabbricazione, non deve essere minore dello spessore calcolato con una delle seguenti formule:

ove sia prefissato De


oppure,

ove sia prefissato Di

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2.3 - Sezionamento in tronchi e limitazione della pressione di esercizio


2.3.1 - Sezionamento in tronchi

Le condotte devono essere sezionate mediante apparecchiature di intercettazione; le condotte di 1ª Specie, in tronchi della lunghezza massima di 10 Km; quelle di 2ª Specie, ad eccezione del caso di cui al Par. a) del punto 2.4.3, in tronchi della lunghezza massima di 6 Km; quelle di 3ª Specie, in tronchi della lunghezza massima di 2 Km. dette apparecchiature di intercettazione devono risultare in posiz

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2.4 - Modalità di posa in opera

2.4.1 - Profondità di interramento

a) Le tubazioni devono essere di regola interrate; la profondità di interramento di norma non deve essere inferiore a 0,90 m.

In casi particolari, di cui ai successivi paragrafi, le tubazioni possono essere interrate a profondità minori o anche essere poste fuori terra.

b) In terreni di campagna in corrispondenza di ondulazioni, fossi di scolo, cunette e simili, può essere consentita per brevi tratti una profondità di interramento minore di 0,90 metri ma mai inferiore a 0,50 m.

c) Nel caso di attraversamento di terreni rocciosi, é consentita una riduzione della profondità di interramento normale fino ad un minimo di 0,40 m.

d) Nei casi in cui le condotte poste in sede stradale non possano essere interrate alla profondità minima di 0,90 m, é consentita una profondità minore, fino ad un minimo di 0,50 metri purché si provveda alla protezione della condotta mediante struttura tubolare che la contenga e che resista ai carichi massimi del traffico ed alle azioni corrosive del terreno, o mediante sovrastante piastra in cemento armato o altro manufatto equivalente. La protezione deve essere prolungata per almeno 0,50 metri oltre il bordo della zona carrabile nei tratti di accesso e di abbandono della sede stradale.

Questa riduzione di profondità di interramento non é consentita nei casi di tratti di condotta con percorso parallelo a strade nazionali, provinciali e autostrade posti a meno di 0,50 m dal bordo della carreggiata e nei tratti con percorso sotto la carreggiata, ivi compreso gli attraversamenti.

Nei tratti di condotta posti in aiuole spartitraffico a distanza maggiore di 0,50 m dal bordo della zona carrabile, la profondità di interramento può essere ridotta fino ad un minimo di 0,50 m.

e) Nei casi di interferenze con altre opere per le quali, ai sensi di particolari prescrizioni, é stabilita la posa ad una profondità inferiore a 0,50 m é consentita una profondità di interramento minore della normale purché si provveda alla protezione della condotta con strutture di idonea resistenza, analoghe a quelle di cui al paragrafo precedente.

f) Qualora le tubazioni siano posate in cunicoli a protezioni equivalenti, é consentita una profondità di interramento ridotta fino ad un minimo di 0,50 m e, nelle zone non destinate a traffico di veicoli, fino ad un minimo di 0,30 m.

g) Nei casi particolari in cui la condotta debba essere collocata fuori terra (ad esempio: attraversamenti di corsi d'acqua o di terreni instabili, nodi di smistamento), essa deve essere sollevata dalla superficie del terreno e munita, in quanto necessario, di curve, giunti di dilatazione o ancoraggi.

h) In tutti i casi assimilabili a quelli di cui ai paragrafi precedenti, devono essere adottate prescrizioni analoghe a quelle sopra citate.


2.4.2 - Parallelismi ed attraversamenti

a) Nei casi di parallelismi ed attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie extraurbane, si applicano le norme speciali emanate dal Ministero dei trasporti a tutela degli impianti di propria competenza.

b) Nei casi di percorsi paralleli a linee tramviarie urbane, la distanza minima misurata in senso orizzontale tra la superficie esterna della tubazione e la rotaia più vicina, non deve essere inferiore a 3 m per le condotte di 1ª e 2ª Specie, ed a 1 m per quelle di 3ª Specie.

Nei casi di attraversamento di linee tramviarie urbane la profondità di posa della tubazione non deve mai essere inferiore ad un metro misurata tra la generatrice superiore della tubazione stessa ed il piano di ferro; la tubazione deve essere inoltre collocata in tubo di protezione che deve essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno un metro misurato a partire dalla rotaia esterna.

c) Per le condotte di 1ª Specie, nei tratti con percorso parallelo a strade nazionali, provinciali, autostrade poste a meno di 0,50 m dal bordo della carreggiata e nei tratti con percorso sotto la carreggiata, ivi compresi gli attraversamenti, deve essere previsto l'impiego di tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25% oppure, in alternativa, la posa entro un tubo di protezione di acciaio, di spessore non inferiore a quello prescritto al punto 2.2.3 e, ove possibile, protetto con rivestimento esterno di caratteristiche equivalenti a quello della condotta.

Possono essere utilizzati anche tubi di protezione di materiali diversi dall'acciaio purché di equivalente resistenza ai carichi esterni ed alle azioni corrosive del terreno.

Nei tratti suddetti, per le tubazioni di 1ª Specie dimensionate con un fattore di sicurezza minore di 1,75 devono essere previsti l'impiego di tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, e la posa entro un tubo di protezione; inoltre, tutte le saldature relative ai tratti indicati devono essere controllate con metodo non distruttivo.

d) Nei casi di attraversamento di corsi di acqua, dislivelli e simili, può essere consentita l'utilizzazione di opere d'arte esistenti, ad eccezione di quelle a struttura metallica di notevole importanza, salvo che non si installino opere di adeguata efficienza tenute presenti le circostanze incidenti. La tubazione può essere posata in vista aggraffata esternamente al manufatto, oppure interrata nella sede di transito, con l'esclusione del collocamento attraverso camere vuote di manufatti non liberamente arieggiati.

e) Nei casi di percorsi paralleli fra tubazioni non drenate ed altre canalizzazioni preesistenti adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza minima tra le due superfici affacciate non deve essere inferiore alla profondità di posa adottata per la condotta del gas, salvo l'impiego di diaframmi continui di separazione.

Nei casi di sovra e sottopasso di tubazioni non drenate ad altre canalizzazioni preesistenti adibite ad usi diversi (cunicoli per cavi elettrici e telefonici, fognature e simili), la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate non deve essere inferiore a 1,50 m.

Qualora non sia possibile osservare tale distanza, la condotta del gas deve essere collocata entro un tubo di protezione che deve essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno 1 metro nei sovrappassi e 3 metri nei sottopassi, misurati a partire dalle tangenti verticali alle pareti esterne della canalizzazione; in ogni caso deve essere evitato il contatto metallico tra le superfici affacciate. Dette norme devono essere rispettate dagli altri utenti del sottosuolo nel caso in cui le condotte gas siano preesistenti

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2.5 - Collaudo in opera delle condotte


2.5.1 - Dopo la posa in opera delle condotte, si deve procedere alla prova a pressione

La prova deve essere eseguita idraulicamente, fatta eccezione per le condotte di diametro non superiore a 100 mm per le quali può essere consentito l'uso dell'aria o del gas naturale.

Per le condott

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2.6 - Protezione delle condotte dalle azioni corrosive


2.6.1 - Condotte interrate

Le condotte interrate devono essere dotate di rivestimento avente lo scopo di proteggerle dalle azioni aggressive del mezzo entro cui sono collocate e dalle corrosioni causate da correnti elettriche naturali o disperse.

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Sezione 3ª - Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar

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Sezione 4ª - Impianti di riduzione della pressione

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Sezione 5ª - Installazioni interne delle utenze industriali

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Appendice - Attraversamento in tubo di protezione

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Appendice - Cunicolo di protezione

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Parte Seconda - Depositi per l'accumulo di gas naturale

N8

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Parte Terza - Impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione


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Parte quarta - Deroghe e disposizioni finali

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1. Applicazione delle presenti norme agli impianti esistenti

Per gli impianti, le condotte e le installazioni già costruiti alla data odier

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2. Criterio di equivalenza

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile

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3. Apparecchi a pressione

Qualora gli apparecchi, oggetto delle presenti disposizioni, ricadano nel campo di applicazione delle norme di sicurezza relative agli apparecchi a pressione di cui al R.D. 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, per quanto concerne i materiali ed i procedimenti di saldatura ado

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