Prevenzione incendi strutture sanitarie: bozza del Decreto con le Regole Tecniche Verticali | Bollettino di Legislazione Tecnica
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27/10/2020

Prevenzione incendi strutture sanitarie: bozza del Decreto con le Regole Tecniche Verticali

In tema di prevenzione incendi, lo schema di Decreto ministeriale recante le Regole Tecniche Verticali (RTV) per le strutture sanitarie è stato trasmesso il 15/10/2020 alla Commissione europea affinché quest’ultima, entro il 18/01/2021, possa esaminare il testo notificato e verificare la sua conformità al diritto europeo.

In data 15/10/2020, è stato trasmesso alla Commissione europea lo Schema del Decreto Ministeriale recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Lo schema di Decreto prevede che le norme tecniche di prevenzione incendi (contenute nell’allegato 1 al Decreto stesso) si possono applicare a:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

Inoltre, le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 18/09/2002.

Nel dettaglio, lo schema di RTV reca le definizioni e le classificazioni rilevanti, una parte relativa alla valutazione del rischio di incendio ed una parte relativa alla strategia antincendio. Si forniscono inoltre indicazioni per le opere da costruzione con un numero di posti letto uguale o inferiore a 25.

A norma della Dir. 09/09/2015, n. 1535 dell'UE, gli stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione; per un periodo di 3 mesi dalla notifica della bozza (quindi fino al 18/01/2021 per lo schema di D.M. in questione), la Commissione esamina il testo notificato per verificarne la conformità alla normativa europea.

Il provvedimento, una volta approvato definitivamente, modificherà ed integrerà il Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015.
 

Dalla redazione