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D. Min. Interno 06/10/2003

Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.

In vigore dal 29.10.2003

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[Premessa]



Il Ministro dell'interno


Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570

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Articolo unico

Per le finalità stabilite dall'allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le attività ricettive turistico-al

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Allegato A - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 - TITOLO II - PARTE SECONDA ATTIVITà ESISTENTI
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18. Ubicazione.

In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), è consentito mantener

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19. Caratteristiche costruttive.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, è consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:


Altezza antincendio dell'edificio

R/REI (*)

R/REI (**)

Superiore a 12 m fino a 24 m

45

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20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al punto 7.2, è consentito adottare capacità di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d'incendio esteso all'intera attività tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. è consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacità di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni:

a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio esteso all'intera attività;

b) adozione di scale protette;

c) uscita verso l'esterno direttamente dalla scala protetta.

In alternativa al

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21. Altre disposizioni.

1 - In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, è consentito ridurre la su

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Allegato B - INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI SICUREZZA INDICATE NELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994
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Titolo I
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2. Campo di applicazione.

1 - Il punto 2, relativamente alle attività esistenti, è così integrato: "Nelle

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Titolo II - Parte II
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2. Ubicazione.

1 - Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, è così integrato: "è consentito i

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19. Caratteristiche costruttive.

1 - Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b), è così integrato: "nei predetti ambienti è consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

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20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.

1 - Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 è così integrato: "Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare".

2 - Il punto 20.2 è così integrato: "Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco".

3 - Il punto 20.4.1, capoverso 3, è così integrato: "Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che: tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura".

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21. Altre disposizioni.

1 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, è così integrato: "è consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m2 e la superficie in pianta non superi i 5 m2".

2 - Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, è così integrato: "Per locali fino a 100 m2 è consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non de

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