D. Min. Interno 22/10/2007 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Interno 22/10/2007

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

In vigore dal 02/01/2008.

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[Premessa]


Il Ministro dell'interno

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 R, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai com

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Art. 1. - Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri f

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Art. 2. - Disposizioni per le installazioni esistenti

1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in re

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Art. 3. - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza re

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Art. 4. - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 è approvata

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Art. 5. - Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi

1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli apparecchi ed i rela

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Art. 6. - Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le prece

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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi


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Allegato Titolo I - Generalità


1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del Ministero dell'interno 30 novembre 1983, R pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339. Inoltre, si definisce:

a) capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

b) carburante di alimentazione:

liquido, di categoria A, B o C di cui al decreto del Ministero dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228 e successive modifiche, anche di origine vegetale;

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Allegato Titolo II - Installazione gruppi

Capo I - Generalità


1. Luoghi di installazione dei gruppi

1.1. I gruppi possono essere installati:

a) all'aperto;

b) in locali esterni;

c) in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.


2. Disposizioni comuni

2.1. I gruppi, se installati in edifici, possono essere ubicati in locali ai piani fuori terra.

2.2. Per i gruppi alimentati a carburante liquido di categoria C o a gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8 è consentita l'ubicazione al primo piano interrato, il cui piano di calpestio non può comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento.

2.3. Per i gruppi alimentati a G.P.L. è consentita l'installazione nei locali fuori terra non comunicanti con locali interrati.

2.4. Entro il volume degli edifici di altezza in gronda superiore a 24 m possono essere installati esclusivamente gruppi alimentati con carburanti liquidi di categoria C; in questo caso l'eventuale serbatoio incorporato o di servizio deve avere una capacità non superiore a 120 l. Gli impianti alimentati a gas di rete o metano o gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8, possono essere installati sul terrazzo più elevato degli edifici suddetti o su terrazzi intermedi, aventi caratteristiche di spazio scoperto, con esclusione delle superfici aggettanti.

2.5. Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, con particolare riferimento alle attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio

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Allegato Titolo III - Gruppi

Capo I - Generalità


1.1. Marcatura CE

1. Il gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, R recante il regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità;

in tal caso l'utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.

2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti.


Capo II - Alimentazione dei motori
Sezione I - Alimentazione a gas


1.1. Alimentazione

1. L'alimentazione del gruppo elettrogeno può avvenire da deposito gas, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione; la pressione di alimentazione non deve superare il valore di 50 kPa.


1.2. Dispositivi esterni di intercettazione

1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalata.

2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo a comando elettrico e ripristino manuale che consenta l'intercettazione del gas in caso di emergenza.

3. Entrambi i dispositivi devono essere posizionati all'esterno del locale gruppo elettrogeno.

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Allegato Titolo IV - Disposizioni complementari


1. Sistemi di scarico dei gas combusti

1.1. Varie

1. Le precisazioni del presente paragrafo si riferiscono allo scarico dei gas di combustione da portare fuori del locale: essi devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo. Il convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di scarico sia posto a distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione e a quota non inferiore a tre metri sul piano praticabile.

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