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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 22/10/2007
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D. Min. Interno 22/10/2007
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In vigore dal 02/01/2008.
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[Premessa]Il Ministro dell'interno Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 R, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai com |
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Art. 1. - Scopo e campo di applicazione1. Il presente decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri f |
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Art. 2. - Disposizioni per le installazioni esistenti1. Agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in re |
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Art. 3. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza re |
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Art. 4. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'art. 3 è approvata |
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Art. 5. - Sicurezza degli apparecchi e dei relativi dispositivi1. Ai fini della salvaguardia e della sicurezza antincendio, gli apparecchi ed i rela |
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Art. 6. - Disposizioni finali1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente decreto per le installazioni esistenti, sono abrogate tutte le prece |
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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi |
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Allegato Titolo I - Generalità1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 1.1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il decreto del Ministero dell'interno 30 novembre 1983, R pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339. Inoltre, si definisce: a) capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio; b) carburante di alimentazione: liquido, di categoria A, B o C di cui al decreto del Ministero dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1934, n. 228 e successive modifiche, anche di origine vegetale; |
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Allegato Titolo II - Installazione gruppiCapo I - Generalità 1. Luoghi di installazione dei gruppi 1.1. I gruppi possono essere installati: a) all'aperto; b) in locali esterni; c) in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito. 2. Disposizioni comuni 2.1. I gruppi, se installati in edifici, possono essere ubicati in locali ai piani fuori terra. 2.2. Per i gruppi alimentati a carburante liquido di categoria C o a gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8 è consentita l'ubicazione al primo piano interrato, il cui piano di calpestio non può comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento. 2.3. Per i gruppi alimentati a G.P.L. è consentita l'installazione nei locali fuori terra non comunicanti con locali interrati. 2.4. Entro il volume degli edifici di altezza in gronda superiore a 24 m possono essere installati esclusivamente gruppi alimentati con carburanti liquidi di categoria C; in questo caso l'eventuale serbatoio incorporato o di servizio deve avere una capacità non superiore a 120 l. Gli impianti alimentati a gas di rete o metano o gas aventi densità rispetto all'aria non superiore a 0,8, possono essere installati sul terrazzo più elevato degli edifici suddetti o su terrazzi intermedi, aventi caratteristiche di spazio scoperto, con esclusione delle superfici aggettanti. 2.5. Quando si tratta di edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, con particolare riferimento alle attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94 del decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio |
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Allegato Titolo III - GruppiCapo I - Generalità 1.1. Marcatura CE 1. Il gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, R recante il regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità; in tal caso l'utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza. 2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti. Capo II - Alimentazione dei motori 1.1. Alimentazione 1. L'alimentazione del gruppo elettrogeno può avvenire da deposito gas, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione; la pressione di alimentazione non deve superare il valore di 50 kPa. 1.2. Dispositivi esterni di intercettazione 1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalata. 2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo a comando elettrico e ripristino manuale che consenta l'intercettazione del gas in caso di emergenza. 3. Entrambi i dispositivi devono essere posizionati all'esterno del locale gruppo elettrogeno. |
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Allegato Titolo IV - Disposizioni complementari1. Sistemi di scarico dei gas combusti 1.1. Varie 1. Le precisazioni del presente paragrafo si riferiscono allo scarico dei gas di combustione da portare fuori del locale: essi devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo. Il convogliamento deve avvenire in modo che il tubo di scarico sia posto a distanza adeguata, comunque non inferiore a 1,5 m da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione e a quota non inferiore a tre metri sul piano praticabile. |
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