Adeguamento antincendio strutture ricettive e rifugi alpini: proroga termini | Bollettino di Legislazione Tecnica
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26/02/2025

Adeguamento antincendio strutture ricettive e rifugi alpini: proroga termini

Nuova proroga introdotta dal D.L. 202/2024 (c.d. “Milleproroghe”), concernente il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, nonché dei rifugi alpini.

L'art. 2 del D.L. 27/12/2024, n. 202 (c.d. decreto “Milleproroghe”, convertito in legge dalla L. 21/02/2025, n. 15), al comma 6-bis reca disposizioni in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, nonché dei rifugi alpini.
Il provvedimento agisce sul comma 1122, lettera i), dell'art. 1 della L. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018), provvedimento che aveva disposto la proroga dei termini in questione già poi oggetto di varie ulteriori proroghe.
Seguono i dettagli.

STRUTTURE RICETTIVE CON OLTRE 25 POSTI LETTO - viene posticipato al 31/12/2026, a determinate condizioni, il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio degli alberghi ed in generale delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:
* esistenti alla data di entrata in vigore del D. Min. Interno 09/04/1994 che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
* in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D. Min. Interno 16/03/2012.
Si prevede inoltre la previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 31/12/2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
* resistenza al fuoco delle strutture;
* reazione al fuoco dei materiali;
* compartimentazioni;
* corridoi;
* scale;
* ascensori e montacarichi;
* impianti idrici antincendio;
* vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
* vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
* locali adibiti a deposito.

PROROGA ADEGUAMENTO RIFUGI ALPINI - Inoltre, l'art. 2 del D.L. 202/2024 proroga ulteriormente la disposizione già introdotta dall'art. 3 del D.L. 162/2019 nel menzionato comma 1122, lettera i), dell'art. 1 della L. 205/2017. Detta disposizione prevede ora una ulteriore proroga - limitatamente ai rifugi alpini - al 31/12/2025 del termine (previsto dall'art. 38 del D.L. 69/2013, comma 2) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
* dell'istanza preliminare per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011);
* della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011).

Dalla redazione