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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 02/07/2019
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 16, comma 4; |
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Art. 1. - Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 20141. È approvato l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, che modifica la regola te |
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Art. 2. - Modifiche al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 20141. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste all’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del M |
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Art. 3. - Disposizioni transitorie e finali1. Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbra |
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Allegato 1 (Articolo 1, comma 1) - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone (articolo 3, comma 1)TITOLO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI CON CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE 1. Generalità 1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983, recante i «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente titolo I si definiscono: a. Unità abitative fisse: unità abitative non immediatamente mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet, case mobili, ecc.). b. Unità abitative prontamente rimovibili: unità abitative immediatamente mobili o rapidamente smobilitabili (tende, caravan, camper, ecc.). c. Aree di sicurezza: zone dell’insediamento ricettivo (anche esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in grado di contenere tutti gli utenti della struttura (densità di affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di sicurezza possono essere costituite anche da aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, calcetto, tennis, ecc.). d. Punto fuoco: luogo dell’insediamento ricettivo, all’aperto, opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera. e. Capacità ricettiva: numero delle persone che possono essere ospitate in una struttura turistico - ricettiva in aria aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la sistemazione delle unità abitative prontamente rimovibili considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al numero di persone ospitate nelle unità abitative fisse, ovvero il numero di persone indicato nell’autorizzazione amministrativa ad esercire. f. Area di insediamento ricettivo: area composta dall’insieme delle zone destinate all’insediamento delle unità abitative e di servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o recintata con staccionate e simili. g. Piazzola: area destinata all’installazione di una unità abitativa con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino, ecc.). La superficie è determinata dal gestore della struttura ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti. h. Isola: insieme di piazzole contigue disposte al massimo su due file. i. Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile. 1.2 Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 1.3 Classificazione In base alla loro capacità ricettiva le strutture turistico - ricettive in aria aperta si dividono in: tipo 1: strutture con capacità ricettiva sino a 400 persone (non rientranti nell’ambito di applicazione della presente regola tecnica); tipo 2: strutture con capacità ricettiva compresa fra 401 e 3.000 persone; tipo 3: strutture con capacità ricettiva superiore a 3.000 persone. Capo I - Attività di nuova costruzione 2. Ubicazione 2.1 Distanze di sicurezza Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse e alle unità abitative, anche se di tipo mobile presenti nell’insediamento. In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa, ecc. le aree da adibire a strutture ricettive in aria aperta devono essere opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza pari a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle caratteristiche della vegetazione. Tabella 1 - Distanze di protezione
La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da apposita attestazione. Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno completamente privo di vegetazione (od opportunamente diserbato). Nella larghezza delle fasce potranno essere comprese strade, aree sportive, ecc. 2.2 Accesso all’area Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere i seguenti requisiti minimi: larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4 m; raggio di svolta: 13 m; pendenza: non superiore al 10 %; resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4 m). Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l’ingresso dell’insediamento ricettivo e comunque le aree di sicurezza nonché il parcheggio ospiti all’esterno. Per le strutture turistico - ricettive in aria aperta di tipo 3 deve essere possibile la percorrenza della viabilità principale interna all’area dell’insediamento ricettivo. 2.3 Sistemazione interna Nelle aree dell’insediamento ricettivo destinate a campeggio devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unità abitative fisse e/o prontamente rimovibili. La sistemazione dell’area interna deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi. In particolare, la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti: ogni blocco può essere costituito al massimo da 30 camper/caravan oppure da 60 tende; ogni isola può essere costituita al massimo da 10 camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende; tra i vari blocchi deve essere lasciata un’area libera di larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o le tende (ad esclusione dei tiranti); tra le varie isole deve essere lasciata un’area libera di larghezza pari a 6 m. Ai fini della distribuzione interna le unità abitative fisse sono equiparate ai camper/caravan. Inoltre vengono prescritte le seguenti ulteriori misure di sicurezza: il punto fuoco dovrà essere previsto in area completamente diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0 m intorno al suo perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o da strutture fisse realizzate con materiali combustibili dovrà essere di almeno 10 m. l’area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle unità abitative e dalle aree boscate. Di norma dovranno essere tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari ad almeno quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unità abitative fisse e/o mobili la distanza minima dovrà essere non inferiore a 5 m. 3. Caratteristiche costruttive 3.1 Resistenza al fuoco delle strutture Per le strutture fisse a servizio dell’attività, ad eccezione delle unità abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture combustibili, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007. 4. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza 4.1 Percorsi ed uscite di emergenza Da ogni unità abitativa deve essere possibile raggiungere l’area di sicurezza attraverso un sistema organizzato di percorsi opportunamente indicati. In presenza di recinzione dell’area dell’insediamento ricettivo devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione ragionevolmente contrapposta, con barriere ovvero cancelli aventi possibilità di apertura dall’interno. I varchi, di larghezza non inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacità di deflusso non superiore a 250 persone/modulo. Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 devono essere previsti almeno 3 varchi di uscita. Uno dei varchi può coincidere con l’accesso carrabile all’area ricettiva a condizione che il cancello di chiusura sia apribile dall’interno. 5. Attività accessorie 5.1 Locali adibiti a depositi e depositi all’aperto Nell’area della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, è consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre strutture di servizio dell’attività, la separazione deve avvenire tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60 ovvero compatibili con il carico d’incendio ivi presente. Per i locali al chiuso con carico d’incendio specifico superiore ai 450 MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. I locali devono avere esclusivamente accesso dall’esterno. In prossimità dell’accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente pari ad almeno 34A 113 B. I depositi di sostanze combustibili (attrezzature, legname, imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere distanti almeno 10 m dalle unità abitative ed aree di ritrovo. Possono essere previste distanze inferiori qualora l’area di deposito sia protetta da impianto idrico antincendio. Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata dovranno essere previste le medesime distanze di sicurezza. 5.2 Depositi di sostanze infiammabili I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, recante l’«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m 3», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanza di sicurezza che l’area a campeggio è da considerare soggetta ad affollamento di persone. A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, qualora necessario, deve essere previsto almeno un deposito per recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in cui custodire eventuali bombole affidate al gestore dagli utenti. Il deposito dovrà essere realizzato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. 5.3 Parcheggi all’aperto Le aree di parcheggio degli ospiti interne all’area dell’insediamento ricettivo devono essere realizzate su piazzali privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale distanza, questa potrà essere inferiore, fino alla metà di quella stabilita, nel caso in cui l’area di parcheggio è protetta da un impianto idrico antincendio. 5.4 Punti fuoco I punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di profondità non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano cottura. In prossimità di ognuno di essi, dovrà essere posizionato almeno un estintore con capacità estinguente non inferiore a 34 A 113B. 6. Servizi tecnologici 6.1 Impianti elettrici Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali; devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza); devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, in particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate durante i periodi di oscurità. In caso di interruzione dell’energia elettrica deve essere prevista un’illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizzare per l’esodo, nonché dell’area di sicurezza e della zona parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di estinzione incendi. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari vigenti. L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l’impianto idrico antincendio. Nelle aree a campeggio l’alimentazione di sicurezza dell’illuminazione può essere ad interruzione media (≤ 15 s). Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: rivelazione e allarme: trenta minuti; illuminazione di sicurezza: un’ora; impianti idrici antincendio: un’ora. 7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d’arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato. 7.1 Estintori Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113B. 7.2 Rete di idranti antincendio L’area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in aria aperta deve essere dotata di apposita rete di idranti antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo regola d’arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012. Ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779, i parametri per il dimensionamento dell’impianto sono così definiti: tipo 2 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti a muro o naspi; tipo 3 = livello di pericolosità 2, con installati solo idranti soprasuolo. L’alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività ricettive di tipo 3. 8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme 8.1 Generalità Nelle zone o aree in cui è prevista l’installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in conformità alla regola dell’arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012. L’area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non superiore a 80 m. 8.2 Caratteristiche La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L’impianto di rivelazione deve consentire l’eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza. 8.3 Sistema di allarme L’area dell’insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d’incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d’incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti. Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di allarme deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora, anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 9. Segnaletica di sicurezza Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l’altro: i percorsi e le uscite di esodo; l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative; i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica; i punti di intercettazione del gas; i pulsanti manuali di allarme. 10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio L’organizzazione e la gestione della sicurezza dev |
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