Si evidenzia come l’art. 2 del D. Min. Interno 12/04/2019 abbia ampliato l’elenco delle attività ricomprese nell’Allegato I R a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi, con l’introduzione, ad esempio, delle attività dalla n. 19 alla n. 26 e della n. 73, che invece erano escluse dall’originario campo di applicazione del Codice stesso (applicazione che come detto era peraltro facoltativa prima del 20/10/2019). Si veda anche la Circ. Min. Interno 15/10/2019, n. 15406.

Dalla redazione