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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 20/12/2012
D. Min. Interno 20/12/2012
In vigore dal 04/04/2013.
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[Premessa]Il Ministro dell’Interno Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 R, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 R, recante «Attuazion |
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Art. 1. - Finalità1. II presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione deg |
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Art. 2. - Campo di applicazione1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all’articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo articolo 5. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 R e successive modificazioni, nonché per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizio |
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Art. 3. - Commercializzazione UE1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili |
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Art. 4. - Obiettivi e responsabilità1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allar |
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Art. 5. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 è approvata la regola tecn |
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Art. 6. - Abrogazioni e aggiornamenti1. Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono ab |
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Art. 7. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione ne |
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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette al controlli di prevenzione incendi |
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1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi1.1. Per i termini, le definizioni, le tolleranze dimensionali ed i simboli grafici si rimanda a quanto emanato con il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983. 1.2. Ai fini della presente regola tecnica si definiscono: Impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l'incendio: per impianti di protezione attiva contro l'incendio o sistemi di protezione attiva contro l’incendio, di seguito denominati entrambi «Impianti», si intendono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale, gli impianti di controllo del fumo e del calore; Regola dell'arte: stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili |
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2.1 ProgettazionePer l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la |
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2.2 InstallazioneGli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti norma |
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2.3 Esercizio e manutenzioneL'esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato n |
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3. Documentazione degli impiantiLa documentazione tecnica relativa agli impianti oggetto del presente decreto, da presentare ai fini |
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3.1 Documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progettiAi fini della valutazione del progetto dell’attività, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti di protezione attiva contro l |
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3.2 Documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendiAi fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti dovranno essere documentati come segue: a) Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea: per gli impianti ricadenti nel campo di applicaz |
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3.3 Documentazione inerente l'esercizioLe operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti ogg |
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4. Disposizioni per le reti di idrantiPer la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti può essere utilizzata l |
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4.1 Reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendiLe regole tecniche di prevenzioni incendi stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti, definendo i seguenti parametri ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile: — livelli di pericolosità; — tipologia di protezione; — caratteristiche dell'alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12845). La necessità di realizzare una rete di idranti può inoltre essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa vigente. Per le attività indicate in tabella 1, laddove la rete di idranti sia richiesta dalle regolamentazioni ivi richiamate, si applica la norma UNI 10779, ed i parametri di cui sopra sono individuati come di seguito specificato. Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per l'alimentazione idrica. Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio. Tabella 1
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4.2 Reti di idranti nelle attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi |
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5. Disposizioni per gli impianti sprinklerPer la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, può essere utilizzata la norma UNI EN 12845. |
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5.1 Impianti sprinkler nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendiLe regole tecniche di prevenzioni incendi definiscono, relativamente ai sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, la necessità di prevedere la realizzazione di detta protezione antincendio nonché la caratteristica dell'alimentazione idrica richiesta, La necessità di realizzare un sistema automatico a pioggia può inoltre essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente. Per le attività indicate in tabella 2, già regolamentate prima della entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ad integrazione delle prescrizioni contenute nei predetti provvedimenti, le indicazioni della stessa tabella. Tabella 2
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5.2 Impianti sprinkler nelle attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendiLa necessità di prevedere una protezione con impianti automatici a pioggia, tipo sprinkler, e |
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6. Disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro l'incendioGli impianti di protezione attiva contro l'incendio comprendono, oltre alle tipologie di impianto di cui ai precedenti paragrafi, anche quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell'incendio. Per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di tali im |
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6.1 Altri impianti di protezione attiva installati nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendiLe regole tecniche di prevenzione incendi definiscono, relativamente agli impianti descritti al parag |
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6.2 Altri impianti di protezione attiva installati nelle attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendiLa necessità di prevedere la realizzazione di uno degli impianti di protezione attiva descritt |
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