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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 08/11/2019
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, n. 764, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a: a) climatizzazione di edifici e ambienti; b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore; |
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Art. 2. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei |
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Art. 3. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti nell’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, |
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Art. 4. - Impiego dei prodotti per uso antincendio1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, sono: a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto; |
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Art. 5. - Disposizioni per gli impianti esistenti1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. 2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 |
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Art. 6. - Disposizioni finali1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 5, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono |
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Allegato 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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