Il Decreto, in vigore dal 09/05/2021, approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie (Allegato 1 al Decreto), che vengono inserite nel Codice di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 03/08/2015, come Capitolo V.11.
Le Regole Tecniche Verticali (RTV) approvate - relative al n. 68 dell'elenco delle attività normate (soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) di cui al D.P.R. 01/08/2011, n. 151 - si possono applicare a:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2.
Inoltre, le norme tecniche approvate dal Decreto si possono applicare alle attività esistenti al 09/05/2021 ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D. Min. Interno 18/09/2002.