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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 25/08/2022
D. Min. Interno 25/08/2022
D. Min. Interno 25/08/2022
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Premessa
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 609, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto»; Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agost |
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Art. 1 - Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicati: a) entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attività di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero già provveduto, la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'att |
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Art. 2 - Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, i responsabili delle attività di cui al presente articolo, nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi. 2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai responsabili delle attività anche tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all'interno delle attività stesse. 3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al c |
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Art. 3 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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