Si tratta di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno esistenti alla data del 26/12/2002.
Per l’applicazione delle norme, le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26/12/2002 (data di entrata in vigore del D. Min. Interno 18/09/2002 - novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 27/09/2002), hanno a disposizione due strade alternative:
1) adeguamento di tutta la struttura con applicazione progressiva dei requisiti di prevenzione incendi previsti all’intera struttura;
2) adeguamento della struttura per lotti (porzioni) successivi con applicazione di tutti i requisiti di prevenzione incendi a ciascun lotto.
Le due strade alternative, ed i rispettivi calendari di applicazione - come risultanti a seguito della proroga disposta dal D. Min. Interno 20/02/2020 - sono riportati nelle seguenti tabelle.
In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti ed i privati responsabili di dette strutture devono comunque presentare la SCIA relativa al completo adeguamento antincendio della struttura stessa, che deve comunque avvenire entro i termini previsti dall’art. 2 del D. Min. Interno 19/03/2015 e nel rispetto delle scadenze di cui al medesimo art. 2 del D. Min. Interno 19/03/2015, comma 1, lettera b).
Adeguamento progressivo di tutta la struttura