Circ. Min. Interno 01/03/2002, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Min. Interno 01/03/2002, n. 4

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
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[Premessa]



Come noto il decreto legislativo n. 626/1994, e le successive modifiche ed integrazioni, impone, tra l'altro, di predisporre un documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. In particolare il decreto ministeriale 10 marzo 19

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Allegato - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO OVE SIANO PRESENTI PERSONE DISABILI.
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MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile Consulta nazionale delle persone disabili e delle loro famiglie1. Introduzione.
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1.1. Scopo.

Queste linee guida sono state concepite nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto nella valutazione del rischio della presenza (previst

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1.2. Articolazione delle linee guida.

Secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dal decreto ministeriale 10 marzo 1998, le linee guida forniscono le indicazioni necessarie per

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2. La valutazione del rischio.
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2.1. L'identificazione delle caratteristiche ambientali.

Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso i sistemi di gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o impossibile alle persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie il movimento, l'orientament

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2.1.1. La mobilità in caso di emergenza.

Gli elementi che rendono difficile la mobilità in caso di emergenza possono essere individuati negli ostacoli di tipo edilizio presenti nell'ambiente. In particolare, una prima sommaria elencazione può comprendere:

la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;

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2.1.2. L'Orientamento in caso di emergenza.

Al verificarsi di una situazione di emergenza la capacità di orientamento può essere resa difficile dall'inadeguatezza della segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di questo da p

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2.1.3. La percezione dell'allarme e del pericolo.

La percezione dell'allarme o del pericolo può essere resa difficile dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione. In p

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2.1.4. L'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.

L'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza può essere resa difficile dall'inadeguatezza del sistema di comunicazione.

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3. Misure edilizie ed impiantistiche.

Le misure di tipo edilizio o impiantistico devono essere necessariamente coordinate con quelle di car

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3.1 Le misure per facilitare la mobilità.

Le misure finalizzate a rendere più agevole l'esodo in caso di emergenza possono riguardare, anche in questo caso a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti punti:

adeguamento dei percorsi ai requisiti di complanarità della pavimentazione;

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3.2 Le misure per facilitare l'orientamento.

Tale obiettivo si può essenzialmente raggiungere integrando la cartellonistica di sicurezza con l'adozione di sistemi ad essa complementari e/o alternativi, secondo il criterio stabilito anche dal decreto legislativo n. 493 del 1996.

In particolare, dovrà essere verificat

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3.2.1. Le misure per facilitare la percezione dell'allarme e del pericolo.

La percezione dell'allarme può avvenire attraverso segnali acustici, segnali luminosi o vibrazioni. Sovente, peraltro, nei luoghi di lavoro l'allarm

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3.2.2. Le misure per facilitare la determinazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.

L'individuazione delle misure per facilitare le azioni da intraprendere quando si verifica una situazione di emergenza richiede una valutazione sulla capacità di comprendere i messaggi da parte delle persone presenti ivi comprese le persone estranee al luogo stesso.

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4. Misure organizzative e gestionali.

Il decreto 10 marzo 1998 prevede che, all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e dei provvedimenti intrapresi per eliminarli, ovvero ridurli, il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza del luogo adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio, riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui al

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5. Appendice informativa.
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5.1. Le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche.

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati). R

Decreto ministeriale 16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e

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5.2. Termini e definizioni di prevenzione incendi.

I contenuti del decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) R vanno integrati con specifiche d

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5.3 Decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Ai fini delle presenti linee guida si riporta in esteso il punto 8.3 del decreto, rimandandolo ad una sua lettura integrale per quanto concerne altri aspetti qui considerati.

"8.3. Assistenza alle persone disabili in caso di incendio.

8.3.1. Generalità.

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

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