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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
- Redazione Legislazione Tecnica
Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

Valutazione del Rischio e Sicurezza nelle organizzazioni
OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALENei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (art. 46 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 - Testo unico della sicurezza). Il datore di lavoro - e in particolare i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le at |
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO nel dvr |
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Redazione della valutazione del rischio di incendioCostituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi: - la valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione; - l’indicazione dei nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui egli può, in presenza delle condizioni di legge, sostituirsi a tali soggetti. Nella redazione della valutazione dei rischi deve inoltre essere indicato, in particolare: - la data di effettuazione della valutazione; - i pericoli identificati; - i lavoratori e altre persone a rischio particolare identificati; - le conclusioni derivanti dalla valutazione (par. 1.5 dell’Allegato I del D. Min. Interno 10/03/1998). Nel documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie (si veda il paragrafo 1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio - dell’Allegato I R del D. Min. Interno 10/03/1998): a) livello di rischio elevato N1; b) livello di rischio medio; c) livello di rischio |
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Revisione della valutazione dei rischi di incendioPer le modalità di redazione della valutazione dei rischi di incendio si veda il par. 1.5 dell’Allegato I del D. Min. Interno 10/03/1998. |
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MISURE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E TECNICO |
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Designazione e formazione degli addettiAll’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle |
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Misure di carattere generaleIl datore di lavoro deve adottare misure atte a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri indicati nell’Allegato II R del D. Min. Interno 10/03/1998, che si articola nei seguenti argomenti e paragrafi e alla cui lettura si rinvia.
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Vie e uscite di emergenza |
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Attività sottoposte alla vigilanza dei Comandi dei VV.F.Si applicano le norme generali sulla vigilanza antincendio. |
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Attività non sottoposte alla vigilanza dei Comandi dei VV.F.Numero e larghezza delle uscite di piano L’uscita di piano può essere una sola tranne quando: a) l’affollamento del piano è superiore a 50 persone; b) nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell’area o dall’affollamento, occorre disporre di almeno due uscite; c) la lunghezza del percorso d’uscita, in un’unica direzione, per raggiungere l’uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3, lettera e) dell’Allegato III al D. Min. Interno 10/03/1998. Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabiliti al punto 3.3, lettera c) dell’Allegato III al D. Min. Interno 10/03/1998. Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a: L (metri) = A/50 x 0,60 in cui: - A rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento); - il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); - 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%. La larghezza minima di un’uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari a un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso. Esempio 1 |
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Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio |
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Attività sottoposte alla vigilanza dei Comandi dei VV.F.Si applicano le norme generali sulla vigilanza antincendio. |
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Attività non sottoposte alla vigilanza dei Comandi dei VV.F.Il datore di lavoro deve porre in essere le misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio indicate nell’Allegato IV del D. Min. Interno 10/03/1998, che si articola nei seguenti argomenti e paragrafi e alla cui lettura si rinvia. |
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Mezzi per l’estinzione dell’incendio - Manutenzione e controllo |
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Attività sottoposte alla vigilanza dei Comandi dei VV.F.Si applicano le norme generali sulla vigilanza antincendio. |
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Attività non sottoposte alla vigilanza dei Comandi dei VV.F.Il datore di lavoro deve predisporre e garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio. Egli deve seguire al riguardo i criteri di cui all’Allegato V R del D. Min. Interno 10/03/1998, che si articola nei seguenti argomenti e paragrafi e alla cui lettura si rinvia.
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Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendioTutte le misure di protezione antincendio previste: |
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Vie di uscitaTutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. Tutte le |
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Attrezzature ed impianti di protezione antincendioIl datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore |
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Informazione antincendioAi sensi del punto 7.2 dell’Allegato VII del D. Min. Interno 10/03/1998 N6, il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva un’adeguata informazione su: a) rischi di incendio legati all’attività svolta; b) rischi di incendio legati a specifiche mansioni svolte; c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a: - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento n |
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Formazione antincendioTutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all’utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma l |
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Esercitazioni antincendioNei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza (vedi paragrafo successivo) connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare a esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue: - percorrere le vie di uscita; |
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Contenuti e criteri di redazione del piano di emergenzaIn tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’art. 5 del D. Min. Interno 10/03/1998 (abrogato dal D. Min. Interno 02/09/2021 a partire dal 04/10/2022), deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli (punto 8.2 dell’Allegato VII del D. Min. Interno 10/03/1998 N6): a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; |
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Assistenza alle persone disabili in caso di incendioAi sensi del punto 8.3 dell’Allegato VII del D. Min |
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Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità ridottaNel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere un’adeguata assistenza alle persone disabi |
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Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitatoIl datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In |
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Utilizzo di ascensoriPersone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l’evacuazione o &egra |
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PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI |
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Norme sulla sicurezza e norme specifiche di prevenzione incendiLa violazione degli obblighi in materia di prevenzione incendio e lotta antincendio previsti dal Testo unico in materia di sicurezza del lavoro (D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81) sono specificamente sanzionati (vedi paragrafo dedicato). |
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Regole tecniche di prevenzione incendiPer le specifiche norme si rinvia alla scheda tematica dedicata R |
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NUOVE NORMETre distinti decreti del Ministro dell’interno regolamentano, in attuazione dell’art. 46 del D. Leg.vo 81/2008, comma 3: |
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Sicurezza antincendio in emergenza e in esercizioIl D. Min. Interno 02/09/2021, in vigore dal 04/10/2022, si applica ai “luoghi di lavoro” come definiti dall’art. 62 del D. Leg.vo 81/2008, e detta in primo luogo criteri |
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Quando deve essere predisposto il piano di emergenzaRisulta rilevante la nuova definizione dei casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza: |
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Corsi di formazione degli addetti antincendio, requisiti dei docentiInnovativa anche la definizione dei requisiti dei docenti qualificati ai fini dei corsi di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio. Vengono in primo luogo distinte tre categorie di docenti: 1) docenti sia per la parta teorica che per la parte pratica; |
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Manutenzione impianti e attrezzature antincendioIl D. Min. Interno 01/09/2021, in vigore dal 25/09/2022, definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. |
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Manutenzione e controllo periodicoL’Allegato I al D. Min. Interno 01/09/2021 reca l’elenco delle norme e delle specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, come da tabella di seguito riportata (vedi anche Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 5/7 - Impianti tecnologici).
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Qualificazione dei tecnici manutentoriIl D. Min. Interno 01/09/2021 stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici |
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Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendioIl D. Min. Interno 03/09/2021, in vigore dal 29/10/2022, stabilisce i criteri generali per individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio. Il Decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 |
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