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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 04/03/2014
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D. Min. Interno 04/03/2014
D. Min. Interno 04/03/2014
Con le modifiche introdotte da:
- Errata-Corrige in Gazzetta Ufficiale 08/04/2014, n. 82
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[Premessa]Il Ministro dell'interno Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 R, recante riassetto delle disposiz |
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Art. 1. - Scopo e campo di applicazione1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi, integrative e correttive del decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 5 luglio 2005, recante |
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Art. 2. - Disposizioni tecniche1. All'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, sono apportate le modifiche |
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Art. 3. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzet |
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Allegato - Modifiche all'allegato del decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 |
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1. Modifiche del Titolo I «Disposizioni generali»Al Titolo I sono apportate le seguenti modifiche: 1.1 Al paragrafo 1 «Termini, definizioni e tolleranze dimensionali», nel punto 1, dopo le parole «(Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983)» sono aggiunte le seguenti «e successive modificazioni»; e dopo la definizione di «serbatoio fisso» &e |
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2. Modifiche del Titolo II «Installazione»Al Titolo II sono apportate le seguenti modifiche: 2.1 Al paragrafo 4 «Generalità», nel punto 1. sono soppresse le parole «sia interrati che fuori terra». 2.2 Al punto 3 le parole «1 metro» sono sostituite dalle seguenti «0,60 m». 2.3 Al para |
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3. Modifiche del Titolo III «Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza»Al Titolo III sono apportate le seguenti modifiche: 3.1 Al paragrafo 7 «Distanze di sicurezza» il punto 1, lettera a) è così sostituito: «a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151: 2,5 m, per depositi di capacità fino a 0,3 m³ 5 m, per depositi di capacità maggiore di 0,3 m³ e fino a 3 m³; 7,5 m, per depositi di capacità oltre 3 m³ e fino a 5 m³; 15 m, per depositi oltre 5 m³ e fino a 13 m³.» 3.2 Il punto 1 lettera b) è così sostituito: «b) fabbricati |
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4. Modifiche del Titolo V «Mezzi ed impianti di estinzione incendi»Al Titolo V è apportata la seguente modifica: |
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