Per tutte le gallerie di nuova realizzazione, in quanto “nuove attività”, ci si deve ricondurre alla disciplina prevista dal comma l dell’art. 4 del D.P.R. 151/11, ai sensi della quale la presentazione della SCIA deve essere presentata “prima dell’esercizio dell’attività” al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, e quindi, nel caso specifico delle gallerie stradali, prima dell’entrata in esercizio.
La presente circolare, finalizzata ad un’organica attuazione del D.P.R. 151/11 che consentirà progressivamente di garantire i requisiti minimi di sicurezza di tutte le gallerie, sia sulla rete stradale transeuropea sia sulla rete stradale ordinaria, urbana ed extraurbana, verrà pubblicata sui siti istituzionali del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Termini per gli adempimenti in riferimento al D.P.R. 151