D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Interno 16/05/1987, n. 246

Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 15/09/2005
- D. Min. Interno 25/01/2019

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TESTO DEL PROVVEDIMENTO


IL MINISTRO DELL'INTERNO


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ALLEGATO - NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE


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1. Generalità

1.0 Scopo

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

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2. Caratteristiche costruttive

2.0 Classificazione

Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A.


Tabella A


Tipo di edificio

Altezza antincendi

Massima superficie del compartimento (m²)

Massima superficie (m²) di competenza di ogni scala per piano

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore

Caratteristiche «REI» dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti

a

da 12 m a 24 m

8000

500

Nessuna prescrizione

60 **

500

Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1

60

550

Almeno a prova di fumo interno

60

600

A prova di fumo

60

b

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3. Aree a rischio specifico

Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposi

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4. Impianti di produzione di calore

Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.

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5. Impianti elettrici

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6. Impiego gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed

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7. Impianti antincendi

Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.

La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

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8. Norme transitorie

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.


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9. Deroghe

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9-bis. Gestione della sicurezza antincendio

N3

9-bis.1 Definizioni:

Ai fini del presente decreto, si definisce:

- EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza;

- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza;

- Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio;

- L.P.: Livello di prestazione;

- h: altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.


9-bis.2 Attribuzione dei L.P.:

Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

- L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);

- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);

- L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);

- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

- Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali N4, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.


9-bis. 3 Misure gestionali in funzione dei L.P.

Ai fini del presente decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:


9-bis.3.1 L.P.0 (12 m h < 24 m)


Tabella 0 - Misure gestionali per il livello di prestazione 0



Compiti e funzioni

Responsabile dell'attività

- identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; (come sotto dettagliata)

- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;

- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;

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