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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 30/01/1941, n. 12
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- D.L. 25/01/1999, n. 6 (L. 25/03/1999, n. 73)
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- L. 04/05/1998, n. 133
- D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51
- D. Leg.vo 17/11/1997, n. 398
- D. Leg.vo 23/10/1992, n. 416
- Sent. Corte Cost. 22/06/1992, n. 289
- D.L. 08/06/1992, n. 306 (L. 7/08/1992, n. 356)
- L. 06/02/1992, n. 160
- D.L. 31/12/1991, n. 419 (L. 18/02/1992, n. 172)
- L. 21/11/1991, n. 374
- D.L. 20/11/1991, n. 367 (L. 20/01/1992, n. 8)
- L. 16/10/1991, n. 321
- D.L. 09/09/1991, n. 292 (L. 8/11/1991, n. 356)
- L. 26/11/1990, n. 353
- D. Leg.vo 28/07/1989, n. 273
- L. 21/02/1989, n. 58
- L. 01/02/1989, n. 30
- D.P.R. 22/09/1988, n. 449
- L. 02/04/1979, n. 97
- L. 08/08/1977, n. 532
- L. 11/08/1973, n. 533
- L. 25/05/1970, n. 357
- L. 17/03/1969, n. 84
- L. 04/01/1963, n. 1
- L. 27/12/1956, n. 1441
- L. 18/11/1952, n. 1794
- L. 05/05/1952, n. 405
- D. Leg.vo C.P.S. 02/08/1946, n. 72
- R.D. Leg.vo 31/05/1946, n. 511
- D. Leg.vo Lgt. 30/04/1946, n. 352
- R.D.L. 16/08/1943, n. 732 (L. 5/05/1949, n. 178)
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Art. 1È approvato l'unito testo dell'«ordinamento giudiziario», allegato al presente decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Mini |
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Art. 2Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 22 |
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Titolo primo - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - DELLE AUTORITA' ALLE QUALI E' AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA |
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Art. 2 - Del pubblico ministero |
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Art. 3 - Cancellerie e segreterie giudiziarie - Ufficiali ed uscieri giudiziariOgni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche press |
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Art. 5 - Organici - sedi giudiziarieIl numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura |
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Art. 6 - Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistratiI magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del pr |
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Art. 7 - Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministeroQualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati t |
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Art. 7-bis - Tabelle degli uffici giudicanti1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. N9 1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense. N304 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e de |
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Art. 7-ter - Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e p |
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Art. 8 - Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie |
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Art. 9 - GiuramentoI magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: "Giuro di essere fedele al Re Imperatore, di osservare |
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Art. 10 - Termine per l'assunzione delle funzioniI magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione. Tal |
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Art. 10-bis - Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successiviIl Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo d |
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Art. 11 - Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni |
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Art. 12 - Obbligo della residenza - Sanzioni |
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Art. 13 - Esenzione da uffici e servizi pubbliciI magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare. |
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Art. 14 - Potestà di polizia dei giudiciOgni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che � |
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Art. 15 - Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata |
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Capo II - DELLE INCOMPATIBILITÀ |
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Art. 16 - Incompatibilità di funzioniI magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, nè qualsiasi libera p |
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Art. 17 - Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica |
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Art. 18 - Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forenseI magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutat |
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Art. 19 - Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sedeI magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario. La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della |
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Titolo secondo - DEI GIUDICI |
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Capo I - DEL GIUDICE CONCILIATORE |
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Capo II - DEL PRETORE |
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Capo III - DEI TRIBUNALI |
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Sezione I - DEL TRIBUNALE ORDINARIO |
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Art. 42 - Sede del tribunaleIl tribunale ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento. |
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Art. 42-bis. - Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario |
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Art. 42-ter. Nomina dei giudici onorari di tribunale |
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Art. 42-quater. - Incompatibilità |
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Art. 42-quinquies. - Durata dell'ufficio |
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Art. 42-sexies. - Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio |
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Art. 42-septies - Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale |
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Art. 43 - Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinarioIl tribunale ordinari |
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Art. 43-bis. - Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario |
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Art. 44 - Ufficio d'istruzione penale |
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Art. 45 - Giudice di sorveglianzaNella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle f |
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Art. 46 - Costituzione delle sezioniIl tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni. Nei tribunali ordinari costituiti in sez |
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Art. 47 - Attribuzioni del presidente del tribunale |
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Art. 47-bis. - Direzione delle sezioni |
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Art. 47-ter. - Istituzione dei posti di presidente di sezioneSalvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. |
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Art. 47-quater. - Attribuzioni del presidente di sezione |
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Art. 47-quinquies. - Presidenza dei collegi |
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Art. 48 - Composizione dell'organo giudicante |
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Sezione I-bis - DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE |
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Art. 48-bis. Sezioni distaccate del tribunale ordinario |
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Art. 48-ter. - Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate |
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Art. 48-quater. Affari trattati nelle sezioni distaccate |
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Art. 48-quinquies. - Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate |
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Art. 48-sexies. - Magistrati assegnati alle sezioni distaccate |
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Sezione II - DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI |
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Art. 49 - Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni |
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Art. 50 - Composizione del Tribunale per i minorenni |
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Art. 50.1 |
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Art. 50.2 |
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Art. 50.3 |
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Art. 50.4 |
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Art. 50.5 |
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Art. 50-bis - Giudice per le indagini preliminari |
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Art. 51 - Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni |
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Capo IV - DELLA CORTE DI APPELLO |
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Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 52 - Sede della corte di appelloLa corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento. |
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Art. 53 - Funzioni ed attribuzioni della corte di appello1. La co |
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Art. 54 - Costituzione delle sezioni nelle corti di appelloNella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti. |
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Art. 56 - Costituzione del collegio giudicante |
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Art. 57 - Sezione istruttoria |
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Art. 59 - Sezioni distaccate di corte d'appelloLe sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento. |
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Sezione II - DELLA CORTE DI ASSISE |
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Art. 60 - Sedi di corte di assiseIn ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise. Ogni corte |
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Art. 61 - Costituzione della corte di assiseLa corte di assise è composta: a) da un presidente di |
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Art. 62 - Grado onorario degli assessoriGli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a corte e nelle funzioni e cerimonie |
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Sezione III - DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO |
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Art. 63 - Costituzione della magistratura del lavoroUna speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura |
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Sezione IV - DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE |
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Art. 64 - Costituzione del tribunale regionale delle acque pubblicheIl tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento. |
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Capo V - DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE |
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Art. 65 - Attribuzioni della corte suprema di cassazioneLa corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità d |
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Art. 66 - Composizione della corte suprema di cassazioneLa corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri. |
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Art. 67 - Costituzione del collegio giudicante |
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Art. 67-bis - Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile |
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Art. 68 - Ufficio del massimario e del ruoloPresso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal |
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Titolo terzo - DEL PUBBLICO MINISTERO |
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Capo I - DELLA COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO |
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Art. 69 - Funzioni del pubblico ministero |
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Art. 70 - Costituzione del pubblico ministero1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti |
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Art. 70-bis Direzione distrettuale antimafia |
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Art. 70-ter |
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Art. 71 - Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario |
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Art. 71-bis. - Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata |
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Art. 72 - Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario |
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Capo II - DELLE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO |
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Art. 73 - Attribuzioni generali del pubblico ministeroIl pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e deg |
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Art. 74 - Attribuzioni del pubblico ministero in materia penaleIl pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non |
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Art. 75 - Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativaIl pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando |
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Art. 76 - Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione1. Il pubblico ministero presso l |
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Art. 76-bis - Procuratore nazionale antimafia |
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Art. 76-ter - Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo |
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Art. 77 - Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenzeIl pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed i |
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Art. 78 - Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzioneIl pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di proce |
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Art. 79 - Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienzeIl pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i p |
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Art. 80 - Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali ordinariPresso le corti di appello ed i tribunali ordinari il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e pen |
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Art. 81 - Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinareIl pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento. |
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Art. 82 - Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali |
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Art. 83 - Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero |
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Art. 84 - Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena |
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Titolo quarto - DELL'ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI |
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Capo I - DELL'ANNO GIUDIZIARIO |
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Art. 85 - Inizio dell'anno giudiziario |
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Art. 86 - Relazioni sull'amministrazione della giustizia1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giud |
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Art. 88 Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno giudiziario |
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Art. 89 - Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario |
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Art. 90 - Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario |
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Art. 91 - Affari penali nel periodo feriale dei magistratiDurante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che posso |
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Art. 92 - Affari civili nel periodo feriale dei magistratiDurante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai |
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Capo II - DELLE ASSEMBLEE GENERALI |
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Art. 93 - Oggetto delle assemblee generaliLa corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale: |
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Art. 94 - Convocazione delle assemblee generali |
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Art. 95 - Costituzione delle assemblee generaliL'assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte. Per la leg |
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Art. 96 - Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generaliIl pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale della Repubblica o di chi ne fa le veci. Alle adunanze sol |
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Capo III - DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI |
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Sezione I - DELLE SUPPLENZE |
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Art. 97 - Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegialiNegli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono costituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni. Il provvedimento è em |
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Art. 98 - Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni |
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Art. 99 - Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatoreIn caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice-conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente d |
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Art. 100 - Supplenza del cancelliere |
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Art. 101 - Supplenza del pretore titolare |
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Art. 102 - Supplenza del pretore in caso di urgenza |
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Art. 103 - Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura |
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Art. 104 - Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale o della sezioneIl magistrato destinato a presiedere il tribunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente. |
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Art. 105 Supplenza nelle sezioni del tribunale |
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Art. 106 - Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza |
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Art. 107 - Supplenza del presidente della corte di assise |
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Art. 108 - Supplenza dei magistrati della corte di appelloSono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari. |
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Art. 109 - Supplenza di magistrati del pubblico ministeroIn caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale della Repubblica, regge |
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Sezione II - DELLE APPLICAZIONI |
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Art. 110 - Applicazione dei magistrati1. Possono essere applicati, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello. N123 |
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Art. 110-bis - Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari |
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Art. 110-ter - Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione |
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Art. 111 - Applicazioni di giudici o di pretori |
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Art. 112 - Applicazioni di consiglieri di corte di appello |
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Art. 113 - Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica |
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Art. 114 - Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica |
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Art. 115 - Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere desig |
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Art. 115-bis - Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione |
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Art. 116 - Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione |
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Art. 117 - Destinazione dei magistrati di tribunale alla Corte di cassazione |
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Titolo quinto - DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI |
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Capo I - DEI GRADI E DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI |
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Art. 118 - Gradi nella magistraturaI gradi nella magistratura sono: 1° uditore giudiziario; 2° 2° aggiunto giudiziario; |
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Art. 119 - Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello |
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Art. 120 - Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione |
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Capo II - DELL'AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E DELL'UDITORIO |
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Art. 121 - Ammissione a funzioni giudiziarie |
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Art. 122 - Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti |
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Art. 123 - Concorso per uditore giudiziario |
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Art. 123-bis - Prova preliminare |
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Art. 123-ter - Prove concorsuali |
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Art. 123-quater - Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare |
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Art. 123-quinquies - Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare |
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Art. 124 - Requisisti per l'ammissione al concorso |
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Art. 125 - Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta |
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Art. 125-bis - Presentazione della domanda |
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Art. 125-ter - Commissione esaminatrice |
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Art. 125-quater - Lavori della commissione |
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Art. 125-quinquies. - Correttori esterni |
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Art. 126 - Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura |
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Art. 126-bis - Esclusione dai concorsi |
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Art. 126-ter - Concorso per magistrato di tribunale |
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Art. 127 - Nomina ad uditore giudiziario |
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Art. 128 - Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento economico |
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Art. 129 - Tirocinio giudiziario |
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Art. 129-bis - Tirocinio |
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Art. 129-ter - Trattamento previdenziale e assistenziale |
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Art. 130 - Nomina di uditori in soprannumero - Concorsi |
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Capo III - DELLE PROMOZIONI IN GENERALE E DELL'ESAME PRATICO PER LA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO |
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Art. 131 - Promozioni nella magistratura |
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Art. 132 - Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione |
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Art. 133 - Esame pratico per aggiunto giudiziario |
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Art. 134 - Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario |
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Art. 135 - Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziari |
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Art. 136 - Dispensa dal servizio degli uditori non idonei |
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Art. 137 - Funzioni degli aggiunti giudiziari |
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Art. 138 - Destinazione degli aggiunti giudiziari |
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Capo IV - DEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARI, DEI PRETORI E DEI GIUDICI E SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA |
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Art. 139 - Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore |
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Art. 140 - Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori |
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Art. 141 - Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori |
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Art. 142 - Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale |
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Art. 143 - Concorso nel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale |
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Art. 144 - Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale |
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Capo V - DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO |
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Art. 145 - Sistema delle promozioni |
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Art. 146 - Ordine delle promozioni |
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Art. 147 - Attribuzione dei posti in eccedenza |
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Art. 148 - Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio |
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Art. 149 - Concorso per esame e per titoli |
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Art. 150 - Modalità del concorso |
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Art. 151 - Composizione della commissione giudicatrice |
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Art. 152 - Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione |
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Art. 153 - Criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione |
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Art. 154 - Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli |
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Art. 155 - Motivi di esclusione dal concorso |
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Art. 156 - Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari |
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Art. 157 - Commissione giudicatrice del concorso per titoli |
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Art. 158 - Produzione dei titoli |
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Art. 159 - Criteri di valutazione dei titoli |
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Art. 160 - Classificazione dei concorrenti |
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Art. 161 - Ordine delle promozioni per concorso |
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Art. 162 - Promozioni per scrutinio a turno di anzianità |
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Art. 163 - Richiesta di scrutinio - Presentazione dei lavori |
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Art. 164 - Numero dei lavori |
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Art. 165 - Svolgimento delle operazioni di scrutinio |
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Art. 166 - Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli |
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Art. 167 - Classificazione dei promovibili - Revisione dello scrutinio |
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Art. 168 - Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni |
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Art. 169 - Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione |
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Art. 170 - Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio |
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Art. 171 - Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilità |
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Art. 172 - Ordine delle promozioni per scrutinio |
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Art. 173 - Inversione del turno di promozione |
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Art. 174 - Casi di ritardata promozione |
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Capo VI - DELLE PROMOZIONI AL GRADO DI PRIMO PRETORE |
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Art. 175 - Scrutinio dei pretori |
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Capo VII - DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI CASSAZIONE |
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Art. 176 - Sistema delle promozioni |
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Art. 177 - Ordine delle promozioni |
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Art. 178 - Attribuzione dei posti in eccedenza |
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Art. 179 - Concorso per titoli - Requisiti per l'ammissione |
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Art. 180 - Ammissione dei concorrentiI concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corre |
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Art. 181 - Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferioreGli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al conco |
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Art. 182 - Commissione giudicatrice del concorso per titoliIl concorso per le promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette |
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Art. 183 - Svolgimento del concorso - Esperimento orale e classificazione dei concorrentiPer i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l'ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161. La commissione invita quei concorrenti |
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Art. 184 - Scrutinio a turno di anzianitàIl Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione. |
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Art. 185 - Norme applicabili allo scrutinioLo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordiname |
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Art. 186 - Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinioLa classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori, deve raccogliere almen |
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Art. 187 - Formazione dell'elenco dei promovibili |
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Capo VIII - DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE CORTI DI APPELLO E DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE |
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Art. 188 - Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati |
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Art. 189 - Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazioneIl primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo preside |
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Capo IX - DELLE FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI, DELLA ASSEGNAZIONE DELLE SEDI E DEI TRAMUTAMENTI |
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Art. 190 - Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa |
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Art. 191 - Anzianità in caso di cambio di funzioni |
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Art. 192 - Assegnazione delle sedi per tramutamentoL'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio. |
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Art. 193 - Assegnazione delle sedi per promozione |
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Art. 194 - Tramutamenti successiviIl magistrato destinato, per trasferi |
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Art. 195 - Disposizioni speciali |
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Capo X - DEI MAGISTRATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA |
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Art. 196 - Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustiziaI magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali co |
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Art. 197 - Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero |
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Art. 198 - Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero |
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Art. 199 - Servizio dei magistrati addetti al MinisteroLe norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio |
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Art. 200 - Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari |
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Capo XI - DELL'ANZIANITA' E DELLE ASPETTATIVE |
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Art. 201 - Computo dell'anzianitàL'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l'anzianità è determinata |
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Art. 202 - Sospensione ed interruzione del servizioIl periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio né pregiudizio al |
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Art. 203 - AspettativeIl magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se |
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Capo XII - DEGLI STIPENDI E DEGLI ASSEGNI |
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Art. 204 - Stipendi ed assegni fissi |
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Art. 205 - Indennità di rappresentanza |
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Art. 206 - Indennità per i magistrati di corte d'assise |
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Art. 207 - Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali |
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Art. 208 - Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l'ufficio |
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Art. 209 - Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario |
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Art. 209-bis. - Determinazione della sede ordinaria di servizio |
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Capo XIII - DISPOSIZIONI SPECIALI |
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Art. 210 - Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi specialiSalvo quanto è disposto nell'art. 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da l |
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Art. 211 - Divieto di riammissione in magistraturaIl magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura. |
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Titolo sesto - DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |
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Titolo settimo - DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA |
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Titolo ottavo - DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA |
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Titolo nono - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 255 - Disposizioni speciali di inquadramento |
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Art. 256 - Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo |
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Art. 257 - Ammissione - Effetti del concorso |
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Art. 258 - Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale |
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Art. 259 - Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile |
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Art. 260 - Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421 |
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Art. 261 - Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti |
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Art. 262 - Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale |
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Art. 263 - Promozioni da conferire entro l'anno 1941, per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati |
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Art. 264 - Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati |
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Art. 265 - Promozioni da conferire durate l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati |
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Art. 266 - Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore |
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Art. 267 - Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore |
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Art. 268 - Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretoreI primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l'anzianità d |
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Art. 269 - Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditoriFino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure |
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Art. 270 - Applicazioni di pretori a tribunali e procure della Repubblica |
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Art. 271 - Magistrati non addetti ad uffici giudiziari |
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Art. 272 - Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello |
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Art. 273 - Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato |
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Art. 274 - Ammissione di vice-pretori onorari all'esame pratico per aggiunto giudiziario |
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Art. 275 - Procedimenti disciplinari pendenti |
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Titolo decimo - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 276 - Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali |
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Art. 277 - Disposizioni di coordinamento, integrative e complementariCon successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministero delle finanze, sono emanate le norme di coord |
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Tabella A - Numero delle sedi delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture del Regno |
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Tabella B - Tabella Q - (Omissis)
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