N115 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20/03/1998, n. 66. Successivamente, la L. 16/06/1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2/06/1999, così recitava:

"Art. 105 Supplenza nelle sezioni del tribunale

Se in una sezione manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega un pretore o un vice pretore della stessa sede."

Dalla redazione