Articolo abrogato dalla L. 30/07/2007, n. 111, a decorrere dal 31/07/2007, così recitava:

"Art. 207 - Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali

Ai presidenti di sezione di corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise, ai magistrati dell'ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all'ufficio medesimo sono assegnate rispettivamente le indennità stabilite nella tabella Q annessa al presente ordinamento."

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