Titolo abrogato dall'art. 43, R.D. Leg.vo 31/05/1946, n. 511, così recitava:

"Titolo settimo - DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA

Art. 217 Prerogative dei magistrati giudicanti

I magistrati giudicanti che hanno conseguito il grado di giudice o di pretore, e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni, sono inamovibili.

I magistrati inamovibili non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, nè, senza il loro consenso, essere collocati in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure essere destinati ad altre funzioni o tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

 

Art. 218 Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici

I magistrati che, per effetto di riduzione dell'organico di un ufficio giudiziario, risultano in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede, ed in mancanza di posti vacanti sono collocati in disponibilità, salvo l'osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità.

In caso di soppressione di una corte, o di un tribunale, o di una pretura, i magistrati che ne facevano parte sono tramutati o collocati in disponibilità secondo le norme indicate nel comma precedente.

La designazione dei magistrati da tramutare o da collocare in disponibilità è riservata al Ministro di grazia e giustizia.

 

Art. 219 Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per motivi di incompatibilità

I magistrati inamovibili che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19, e quelli che per qualsiasi causa, anche indipendentemente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono trasferiti, anche senza il loro consenso, ad altra sede o destinati ad altre funzioni con le modalità stabilite nell'articolo seguente.

 

Art. 220 Guarentigie del magistrato in caso di tramutamento di ufficio

Quando il magistrato non abbia dato il suo consenso pel trasferimento o per la destinazione ad altre funzioni, è necessario il parere di una commissione centrale, presieduta dal primo presidente della corte suprema di cassazione, e di cui fanno parte il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, e un presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato, scelto dal Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro nomina altresì i componenti supplenti.

Il presidente di sezione della corte suprema di cassazione o magistrato di grado equiparato componente effettivo, ed i supplenti, durano in carica due anni e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

La commissione è assistita da un magistrato addetto al Ministero con funzioni di segretario.

La commissione ha funzioni consultive. Essa ha facoltà di procedere all'istruttoria che ritenga necessaria.

Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente.

 

Art. 221 Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a consigliere di corte di cassazione od equiparato

Il trasferimento di ufficio o la destinazione ad altre funzioni dei magistrati inamovibili di grado superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato è deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Non si applica ad essi il disposto dell'articolo precedente.

 

Art. 222 Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio

Le disposizioni degli articoli 219 e 220 si applicano anche nel caso in cui un magistrato inamovibile non possa, nella sede che occupa, amministrare giustizia nel modo richiesto dalle esigenze di servizio.

 

Art. 223 Destinazione in applicazione di magistrati inamovibili

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, per esigenze di servizio, l'applicazione di magistrati inamovibili di grado non superiore a quello di consigliere di corte di cassazione od equiparato in sedi vacanti per le quali non sia possibile provvedere diversamente.

Tali applicazioni non possono aver durata superiore ad un anno, nè possono essere rinnovate nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente applicazione.

 

Art. 224 Dispensa dal servizio e collocamento d'ufficio in aspettativa

Se per infermità o per debolezza di mente, giudicate permanenti, o per accertata inettitudine un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio previo parere della commissione centrale di cui all'art. 220.

Si applicano le disposizioni contenute nel penultimo comma dello stesso art. 220 e nell'art. 221.

Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le predette modalità, per un periodo di tempo non superiore al termine massimo consentito dalla legge.

 

Art. 225 Collocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le corti di appello a disposizione I procuratori generali del Re Imperatore presso le corti di appello possono essere collocati a disposizione del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per la durata di sei mesi, che può essere prorogata fino ad un anno.

Quando entro tale termine non sono richiamati alle loro funzioni, essi sono di ufficio collocati in aspettativa per non oltre un anno.

Quando neppure entro il termine predetto sono stati richiamati in servizio, essi sono di ufficio collocati a riposo, ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione, a norma di legge.

 

Art. 226 Effetti del collocamento a disposizione

Durante il periodo della disposizione i procuratori generali del Re Imperatore sono collocati fuori ruolo, ed è loro attribuito un assegno uguale allo stipendio ed al supplemento di servizio attivo.

Al termine del periodo della disposizione o dell'aspettativa, i magistrati predetti, se vengono richiamati alle loro funzioni, hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.

Il periodo della disposizione o dell'aspettativa è valutato per intero ai fini del trattamento di quiescenza.

I magistrati collocati a disposizione o in aspettativa, ai sensi del precedente articolo, non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di quattro.

 

Art. 227 Collocamento a riposo per limiti di età

Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto a pensione o ad indennità a termine di legge, i giudici, i sostituti procuratori del Re Imperatore ed i pretori che hanno compiuto 65 anni di età, nonché i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato che hanno compiuto 65 anni di età e 40 di servizio, ovvero 70 anni di età, qualunque sia la durata del servizio.

Tutti gli altri magistrati sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età."

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