Articolo abrogato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, così recitava:

"Art. 71 - Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario

Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies."

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