Articolo abrogato dal D.P.R. 22/09/1988, n. 449, così recitava:

"Art. 84 - Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena

Il pubblico ministero esercita sugli istituti di prevenzione e di pena le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti."

Dalla redazione