Articolo abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 275 - Procedimenti disciplinari pendenti

Per i procedimenti disciplinari che, alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, non sono stati definiti da parte della suprema corte disciplinare e dei consigli disciplinari presso le corti di appello, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.

La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformità del disposto dell'art. 236, funziona da organo di secondo grado, per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali."

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