Articolo abrogato dal D.P.R. 22/09/1988, n. 449, così recitava:

"Art. 44 - Ufficio d'istruzione penale

In ogni tribunale uno dei giudici è incaricato, per ciascun anno, dell'istruzione penale, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 119. In caso di bisogno possono essere applicati all'ufficio d'istruzione altri giudici del tribunale medesimo.

L'incarico di esercitare funzioni istruttorie è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili."

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