Articolo abrogato dalla L. 18/11/1952, n. 1794, così recitava:

"Art. 146 Ordine delle promozioni

I vincitori del concorso per esame e per titoli sono promossi con precedenza assoluta su tutte le altre categorie di promovibili.

Le ulteriori promozioni sono normalmente conferite ai vincitori del concorso per titoli, con precedenza sui magistrati promovibili per merito distinto e per merito a turno di anzianità."

Dalla redazione