N189 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 5/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 149 - Concorso per esame e per titoli

Il concorso per esame e per titoli è indetto non oltre il mese di/05/di ciascun anno, per quattro posti da conferire nell'anno successivo, e possono chiedere di parteciparvi i giudici e sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, che entro il 31/12/dell'anno in cui è bandito il concorso stesso compiono almeno dieci anni di effettivo servizio di magistratura.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per eminente grado di cultura, di maturità e di attitudini alle funzioni giudiziarie e che sono di specchiata condotta privata e politica.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 154 e 156 e nell'ultimo comma dell'art. 152."

Dalla redazione