Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 155 Motivi di esclusione dal concorso

I magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conseguire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave dell'ammonimento.

Può tuttavia essere ammesso il magistrato che è stato sottoposto a censura, quando alla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcuna altra punizione disciplinare."

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