Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 144 - Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale

La graduatoria del concorso determina esclusivamente l'ordine cronologico del trasferimento dei vincitori nel ruolo della magistratura collegiale.

I vincitori del concorso sono trasferiti, anno per anno, fino a concorrenza della quota ad essi riservata, nel ruolo della magistratura collegiale, con le funzioni di giudice o sostituto procuratore della Repubblica, di regola, secondo le designazioni della commissione indicata nell'articolo precedente. (379)

Compatibilmente con le esigenze di servizio, si tiene conto delle assegnazioni eventualmente manifestate dagli interessati circa l'assegnazione della residenza.

Per collocamento nel ruolo della magistratura collegiale si osservano i criteri di cui al secondo comma dell'art. 141, salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'art. 258."

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