N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima inserito dal D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51 e poi abrogato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, così recitava:

"Art. 42-ter. Nomina dei giudici onorari di tribunale

I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21/11/1991, n. 374.

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b)  esercizio dei diritti civili e politici;

c) idoneità fisica e psichica;

d)  età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f)  laurea in giurisprudenza;

g)  non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27/11/1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17/11/1997, n. 398.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina."

Dalla redazione