Articolo abrogato dal D. Leg.vo 5/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 131 Promozioni nella magistratura (348) (350)

Salvo il disposto degli articoli 139 e 140, primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:

1° mediante concorso per esame e per titoli;

2° mediante concorso per titoli;

3° per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.

La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.

Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti."

Dalla redazione