Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 151 - Composizione della commissione giudicatrice

Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due devono appartenere al pubblico ministero, e da due professori ordinari di materie giuridiche delle regie università.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma degli articoli 157 e 160."

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