Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 262 - Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale

Gli attuali uditori di tribunale, all'atto della promozione al grado di aggiunto giudiziario, nonché i giudici aggiunti reclutati posteriormente al 1°/01/1938, possono essere destinati, per necessità di servizio, ai posti vacanti nelle preture.

Con la promozione al grado 8° i detti magistrati hanno diritto di esser destinati, a loro domanda, ai posti vacanti nel ruolo collegiale e le loro promozioni gravano sulla quota del 50 per cento riservata al detto ruolo."

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