N192 | Bollettino di Legislazione Tecnica
L'articolo 4, comma 1, L. 18/11/1952, n. 1794, ha abrogato il comma 1 del presente articolo. Successivamente l'art. 54, comma 1, lett. a), D. Leg.vo 5/04/2006, n. 160, ha abrogato i restanti commi 2, precedentemente modificato dall'art. 1, D. Leg.voC.P.S. 28/11/1947, n. 1370, 3 e 4, a decorrere dal 28/07/2006; pertanto il presente articolo risulta implicitamente abrogato. Infine l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 152 - Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione

Il concorso per titoli è indetto nel primo trimestre di ogni anno per un numero di posti pari ai quattro decimi delle vacanze che si verificano nell'anno successivo per collocamenti a riposo a causa di limiti di età nei gradi di consigliere di corte di appello e parificati e nei gradi superiori, detratti i quattro posti da conferire mediante concorso per esami e per titoli.

Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31/12/dell'anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonché i primi pretori.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.

L'istanza di ammissione deve essere inviata al ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all'interessato."

Dalla redazione