Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 191 - Anzianità in caso di cambio di funzioni

I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l'anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono l'anticipata promozione."

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