Articolo abrogato dalla L. 30/07/2007, n. 111, a decorrere dal 31/07/2007, così recitava:

"Art. 206 Indennità per i magistrati di corte d'assise

Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corte di assise, fuori della loro residenza, spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.

L'indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una sessione e l'atra non si verifica l'interruzione di almeno quindici giorni."

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