Articolo prima inserito dal D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51 e poi abrogato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, così recitava:

"Art. 42-sexies. Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio

Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

a) per compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina."

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