N171 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 25/05/1970, n. 357, così recitava:

"Art. 133 - Esame pratico per aggiunto giudiziario

L'esame ha luogo in Roma, di regola ogni anno. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro di grazia e giustizia, ed è costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di appello od equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

Si applicano i due ultimi commi dell'art. 125.

Le prove di esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte consistono nello svolgimento in forma di sentenza di tre tesi, rispettivamente di diritto e procedura civile, di diritto e procedura penale e di diritto amministrativo.

Le tre prove orali sulle stesse materie indicate nel comma precedente, sono specialmente dirette ad accertare la conoscenza pratica del diritto positivo."

Dalla redazione