Articolo abrogato dal D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006. Successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 273 - Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 227 è attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente ordinamento, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di età, a decorrere dal 1°/01/1942, fermo restando il requisito di 40 anni di servizio."

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