Articolo abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. a), D. Leg.vo 05/04/2006, n. 160, a decorrere dal 28/07/2006; successivamente l'efficacia delle disposizioni del predetto D. Leg.vo 160/2006 è stata sospesa fino alla data del 31/07/2007, dall'art. 1, comma 1, L. 24/10/2006, n. 269, così recitava:

"Art. 255 - Disposizioni speciali di inquadramento

Nella prima attuazione del presente ordinamento, per i magistrati della carriera collegiale nominati posteriormente all'entrata in vigore della legge 17/04/1930, n. 421, e fino al 31/12/1938, il periodo di permanenza stabilito per i gradi gerarchici nono od ottavo è diminuito di un anno, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.

Gli attuali giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori che hanno prestato servizio in altri ruoli di gruppo A della stessa amministrazione della giustizia, sono inquadrati nel grado gerarchico e con l'anzianità di grado ad essi spettanti, calcolandosi a loro favore l'intero effettivo servizio di ruolo prestato nel gruppo A della detta amministrazione, escluso tuttavia qualsiasi effetto economico retroattivo."

Dalla redazione