Articolo abrogato dal D. Leg.vo 28/07/1989, n. 273, così recitava:

"Art. 101 Supplenza del pretore titolare

In caso di mancanza del titolare può essere destinato in supplenza nella pretura un pretore, o un aggiunto giudiziario.

Con decreto del primo presidente della corte d'appello può essere destinato altresì, a compiere temporaneamente le funzioni del pretore mancante o impedito, un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto, designato dal procuratore generale della Repubblica.

In caso di mancanza o di impedimento del titolare, quando non si è provveduto a norma dei due commi precedenti, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati addetti all'ufficio con funzioni in sottordine e, in mancanza, dal vice-pretore onorario o da uno dei vice-pretori onorari destinato dal presidente del tribunale, su designazione del procuratore della Repubblica."

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